Visite figli genitori separati. In questo momento emergenziale era inevitabile la domanda dei genitori separati: posso continuare a vedere i miei figli? Come vanno gestite le visite tra figli e genitori separati? Posso tenere a casa i miei figli e non consegnarli all’altro genitore per tutelarne la salute?
Un vero e proprio dilemma, come sempre succede quando sono in lizza esigenze opposte ma entrambe meritevoli: la salute e la bigenitorialità, intendo dire.
La risposta del Governo
Il Governo ha dato la seguente indicazione: “Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Niente stop, dunque, agli spostamenti dei figli minori. Niente stop alle visite tra figli e genitori separati. Il Coronavirus non blocca la bigenitorialità.
Allo stato, dunque, il lockdown degli spostamenti non investe le modalità consuete di frequentazione tra genitori separati e figli.
I genitori iper protettivi, dunque, non potranno al momento impedire che i bambini vadano dall’altro genitore.
Aggiornamento del 15.04.2020. Le indicazioni date dal Governo sono state integrate come segue:
“Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni? Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”
Ma sarà sufficiente questa indicazione? O ci sono casi che sfuggono alla risposta del Governo?
Un primo caso può essere quello in cui tra le due abitazioni vi siano distanze notevoli (città diverse, regioni diverse, nord e sud Italia, Italia e Stato estero).
Quando ci sono distanze importanti, accade che i bambini vengano trasferiti da una casa all’altra in aereo o in treno. Normalmente, i provvedimenti del giudice della separazione non stabiliscono quale debba essere il mezzo di trasporto. Il problema si collega alle consuetudini tra i genitori.
E, allora, la madre collocataria, per esempio, potrà chiedere al padre di non utilizzare il treno, ma di trasferire il bambino in auto. Questa richiesta potrebbe, tuttavia, far sorgere il problema delle spese. Chi pagherà i viaggi in auto del padre? In mancanza di un accordo, ci si potrà rivolgere al giudice.
Nel caso, poi, di distanze estreme, che richiedono per forza di cose la trasferta aerea, è bene dotare il bambino di tutte le protezioni possibili; quindi, direi, mascherina obbligatoria (per chi riesce a trovarla).
Prendiamo, poi, il caso (che auguriamo a tutti non si verifichi mai) di un genitore non collocatario scoperto positivo al Covid 19; oppure di un genitore che manifesti sintomi.
E’ più che probabile che l’altro genitore opporrà un netto rifiuto all’incontro con il figlio. E c’è da aspettarsi – speriamo – che il genitore positivo al test non contesti tale impedimento. In questi casi, nondimeno, occorrerà attivare strumenti idonei a salvaguardare la relazione: le videochiamate sono certamente lo strumento migliore.
E se il genitore convive con persone che lavorano in ambienti più esposti al rischio di contagio?
Viene subito in mente il caso del genitore medico o infermiere. L’indicazione del Governo in questo caso potrà subire eccezione?
Non c’è una risposta valida in assoluto.
La cosa migliore sarà quella di stabilire un confronto tra mamma e papà per trovare una soluzione temporanea di buon senso, per il bene dei bambini.
Qualora, però, questo non sia possibile, ci si potrà rivolgere al Giudice. Questi dovrà valutare le circostanze del caso concreto e stabilire il da farsi.
Una cosa è certa. L’indicazione del Governo sopra riportata non è contenuta in un Decreto o in una Circolare, ma si trova formulata come risposta alle FAQ sul sito istituzionale del Governo.
Come tale, almeno ad oggi, tale indicazione non è prescrittiva, cioè non vincola al suo rispetto assoluto ed inderogabile.