Scritto il 12 Luglio 2011 in Dc-Separazione e divorzio
(Trib. Bologna, 12 luglio 2011, n. 1804)
Sentenza positivamente innovativa poiché sancisce l’obbligo della madre, genitore non convivente, a corrispondere al padre il proprio contributo al mantenimento del figlio adolescente, dopo che questi aveva deciso di trasferirsi a vivere dal padre.
Decisione che porta aria nuova anche dal punto di vista della terminologia utilizzata: il Tribunale non parla di “collocazione”, bensì si esprime in termini di “residenza abituale” e di convivenza stabile e definitiva del figlio presso il padre.
Il provvedimento, ad ogni buon conto, si pone sulla scia giurisprudenziale che ribadisce l’affidamento condiviso quale regola generale, nonostante la conflittualità tra i genitori.