Più d’uno i punti di luce che si colgono in questo provvedimento: – nella scelta dell’amministratore di sostegno, in primo luogo. L’ amministranda, figlia dei ricorrenti, rivendicava con forza la propria autonomia nei confronti dei genitori, non gradendo (come peraltro anche in passato, tanto che la stessa se ne era andata a vivere in Germania) le interferenze di questi nella propria vita, intese come ostative di una sua personale affermazione.
Attribuire l’incarico ai genitori avrebbe, dunque, comportato – verosimilmente – il rischio di una gestione vicariale non efficace. Da qui la scelta di attingere all’esterno della cerchia familiare, con l’attribuzione del mandato gestorio ad un professionista. Davvero accurata la motivazione su tale profilo: “Poiché le più evidenti esigenze del sostegno riguardano le alterazioni comportamentali della persona non si reputano idonei a ricoprire l’incarico, proprio nell’interesse di essa, né il padre né la madre il cui naturale coinvolgimento emotivo costituirebbe ostacolo certo alla miglior esecuzione dei compiti dell’amministratore da individuarsi pertanto nella figura di un professionista di fiducia di questo Giudice Tutelare”:
– nel contenimento dell’incapacitazione, poi. Pur nella gravità della condizione fisio- psichica e dei conseguenti impacci gestionali dell’amministranda (affetta da sclerosi multipla e da comportamenti maniacali e deliranti), il g.t. modenese ha evitato, fin dove possibile, di comprimerne la sovranità gestionale: la non insignificanza del patrimonio e l’ esigenza di garantirne l’integrità, stante l’ancor giovane età della beneficiaria – spiega il g.t. – “impone di disporre, per la più efficace protezione di quest’ultima, ablazione della sua capacità di agire per tutti i negozi e gli atti economico-patrimoniali di straordinaria amministrazione”, mentre “non si vedono invece ragioni per coinvolgere in una limitazione siffatta la gestione delle modeste rendite di titolarità”;
– e, ancora, nella previsione di una durata (iniziale) limitata della misura di protezione – dodici mesi – quale risposta scrupolosa all’ opposizione della beneficianda rispetto alla limitazione della propria capacità d’agire. Previsione cui il g.t. accompagna l’altra della previsione di uno specifico incarico al consulente medico-legale (che già aveva verificato la condizione della donna) di svolgere un aggiornamento sulla situazione fisio-psichica della beneficiaria venti giorni prima la scadenza dell’incarico, onde poter cogliere l’opportunità di eventuali variazioni provvedimentali.