Tutela dei minori stranieri e ordine pubblico: ancora contraddizioni

Scritto il 10 Marzo 2010 in Dc-Rapporti tra genitori e figli

In esplicito contrasto con due recenti pronunce (n. 22080/09 e 823/10), ma in continuità con l’orientamento antecedente, la prima sezione della Suprema Corte ha stabilito che, ai fini dell’autorizzazione temporanea all’ingresso o alla permanenza del genitore straniero di minore regolarmente soggiornante nel nostro Paese, deve accertarsi l’esistenza di una situazione di emergenza.

Specificamente, i presupposti richiesti dall’art.31 del D.lgs n. 286/1998 per la concessione di detta autorizzazione, consistenti nei gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, si riscontrano esclusivamente quando sia constatata l’esistenza di una condizione di emergenza, pertanto di carattere eccezionale e contingente.

È questo il nucleo della sentenza oggetto di attenzione. Un provvedimento dettagliato eppure rigido, con cui la Cassazione ripropone nuovamente il problema dell’interpretazione della norma citata, dimostrando quanto sia controversa e indefinita la delimitazione delle contrapposte esigenze di tutela del regolare sviluppo psico-fisico del minore da una parte e di garanzia dell’ordine pubblico e difesa dei confini di Stato dall’altro.

La pronuncia trova origine nel ricorso proposto da un cittadino albanese, onde ottenere l’autorizzazione, ai sensi della citata norma, alla temporanea permanenza sul territorio nazionale, nell’interesse dei figli minori.

Respinta l’istanza dal Tribunale e confermata la decisione in grado di appello, l’istante adiva la Suprema Corte, lamentando violazione delle norme a tutela dell’infanzia  (specificamente, l’art. 31 D.Lgs. 286/98 e l’art. 3 Convenzione Diritti dell’infanzia) e sostenendo la necessità  della presenza del genitore di un minore straniero, sia per l’attuazione di un processo positivo d’individuazione-separazione, sia per il sano sviluppo psico-fisico. Ad avviso del ricorrente, tali esigenze avrebbero integrato la condizione transeunte ed eccezionale che legittima la deroga ai principi ordinari in tema di immigrazione.

Investita della questione, la Suprema Corte mostra, tuttavia, di condividere l’impostazione argomentativa dei giudici di merito, aderendo all’orientamento più restrittivo, severo e ormai consolidato, volto a tutelare soprattutto gli interessi di ordine pubblico e protezione delle frontiere.

Ad avviso della Suprema Corte, le esigenze di tutela del minore, che consentono la deroga ai principi ordinari, devono imprescindibilmente concretizzare una situazione di emergenza – pertanto di accertato carattere eccezionale e temporaneo – rappresentata come conseguenza della mancanza o dell’allontanamento improvviso, che ponga in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore, sia fisico che psichico, tanto da richiedere la presenza del genitore nel territorio dello Stato.

Diversamente, le suddette condizioni non possono ritenersi integrate in riferimento alle ordinarie necessità di accompagnare l’integrazione ed il processo educativo, formativo e scolastico del minore, non trattandosi di esigenze connotate dalla temporaneità, come, invece, la natura peculiare della misura richiede.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, dunque, gli Ermellini privilegiano le esigenze dell’ordine pubblico e di difesa dei confini di Stato, tutelati anche grazie ad una attenta, e forse esasperata, politica della regolamentazione dei flussi migratori e di contrasto dell’immigrazione illegale, anche a costo di sacrificare la tutela del minore. (Sonia Anzivino)

SENTENZA INTEGRALE leggibile su cortedicassazione.it