Il ritardo nella consegna del bagaglio (nella specie, in esecuzione di un contratto di trasporto aereo) contenente un importante apparecchio medicale, integra gli estremi del danno esistenziale, avendo inciso sul diritto della persona alla tutela della sua salute. L’indisponibilità dell’apparecchio medico, essenziale per la terapia della sindrome delle apnee ostruttive, ha, infatti, cagionato un pregiudizio alla salute del soggetto, rischiando di provocargli gravi problemi respiratori nel sonno.
Questo il nucleo della recente decisione con la quale il giudice di pace di Bari ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dal passeggero nei confronti della compagnia aerea, resasi responsabile della tardiva riconsegna dello strumento medicale, liquidando a tale titolo 450,00 euro.
Ma c’è di più. Oltre al riconoscimento di un danno esistenziale, ad avviso del giudice, il ritardo nella consegna, ha, inoltre, pregiudicato l’attività lavorativa dell’istante (in quanto il bagaglio conteneva componenti essenziali per la stessa), e ne ha limitato la libertà di movimento, costringendo il soggetto a far dipendere la prosecuzione o il più proficuo svolgimento della sua attività, dalla speranza di vedersi a breve restituire il bagaglio. Da qui, la ravvisabilità di un pregiudizio morale, per lo stato di apprensione e ansia con cui il passeggero ha dovuto affrontare il contrattempo, non dipeso dalla sua volontà, e lo stress accumulato tra l’attesa impostagli e l’incombenza degli impegni lavorativi.
Pertanto, va senza dubbio riconosciuto al passeggero il ristoro dei danni subiti, e, specificamente, del pregiudizio patrimoniale dipeso dall’ingiustificato e prolungato ritardo, del danno morale per l’ansia cagionata complessivamente dalla vicissitudine, nonché di quello esistenziale per il serio rischio di gravi complicazioni respiratorie corso per aver trascorso la notte senza apparecchio. Importo complessivo liquidato: 1.400,00 euro. (Sonia Anzivino)
Il testo della sentenza è tratto da D&G