Sulla responsabilità risarcitoria del depositario dei cani

Scritto il 24 Marzo 2010 in Dc-Danno non Patrimoniale

La fattispecie oggetto della sentenza del Tribunale di Genova vedeva protagonista una persona aggredita nel portone di casa da due cani, privi di museruola e guinzaglio.

La convenuta per il risarcimento del danno, opponeva, per salvarsi dalla responsabilità civile, di non essere la proprietaria degli animali, semplicemente affidatigli in custodia dal fidanzato della figlia (sia pure da lungo tempo).

 Il Tribunale esattamente osserva che, effettivamente, la norma specifica del codice civile che prevede la ipotesi della responsabilità per danni causati da animali (2052 c.c.) si applica solo o al proprietario degli stessi, o a chi li detenga nel suo interesse e fuori dal controllo del proprietario.

Tale non è la condizione del depositario di cani, anche se la custodia duri da parecchio tempo.

Tale circostanza però esclude l’applicazione della norma speciale prevista per il danno causato da animali, ma non l’applicazione delle regole generali che determinano la responsabilità per i danni causati da colpa (art. 2043 c.c.) qualsiasi sia il fattore determinante il danno: animale, vegetale o meramente materiale.

Il problema è allora stabilire se sussistesse la colpa.

E il Tribunale ritiene che essa concorra sicuramente nella condotta di chi (la convenuta) affidi due cani alla figlia, senza dotarli di guinzaglio e museruola. Ciò indipendentemente dalla pregressa aggressività e mordacità mostrata dagli animali

 Il testo della sentenza è tratto da personaedanno.it