Stop all’assegno di divorzio in caso di nuova famiglia. E’ proprio il caso di dirlo.
Con la sentenza n. 6855 del 03 aprile 2015, la Suprema Corte ha segnato l’ennesima svolta in materia di separazione e divorzio, stabilendo in quali casi il diritto a percepire l’assegno di divorzio da parte dell’ex coniuge possa venir meno.
La Cassazione, infatti, si è trovata a decidere sulla domanda di abolizione dell’assegno di divorzio promossa dall’ex marito di una signora che, da diversi anni, aveva intrapreso una nuova e stabile convivenza con un altro uomo, dalla quale erano, peraltro, anche nati dei figli; domanda che, dopo essere stata respinta sia in primo grado dal Tribunale di Brindisi, sia in secondo grado dalla Corte d’Appello di Lecce, ha infine trovato accoglimento in sede di legittimità.
I Giudici di piazza Cavour hanno dapprima richiamato la definizione giurisprudenziale dell’espressione famiglia di fatto, chiarendo che, per tale, non può intendersi la pura e semplice convivenza come coniugi ma una vera e propria formazione sociale portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli: “ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio [..] la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto”.
Quindi, traendone le dovute conclusioni, i Giudici della Cassazione hanno evidenziato che il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può non venire meno di fronte alla creazione di una vera e propria nuova famiglia, ancorché di fatto.
Con la creazione di una nuova famiglia, infatti, si rescinde e spezza definitivamente ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale: vengono, dunque, necessariamente meno quei presupposti che, di fatto, avevano giustificato il riconoscimento di un assegno divorzile o di mantenimento.
Ma la Cassazione si è spinta oltre, come a voler in un certo senso “responsabilizzare” i coniugi rispetto alla moderna abitudine di creare e distruggere relazioni sentimentali e familiari con troppa leggerezza.
E’, infatti, dopo aver riconosciuto che la giurisprudenza maggioritaria è orientata ad ammettere la reviviscenza dell’assegno di mantenimento o divorzile in caso di rottura del nuovo nucleo familiare di fatto, i Giudici di piazza Cavour hanno precisato che è molto più coerente negare la possibilità di far “rivivere” l’assegno di divorzio in caso di disgregazione anche della nuova famiglia di fatto.
Secondo gli Ermellini, infatti, la creazione di una nuova famiglia deve essere espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, da parte del coniuge; scelta che, pertanto, non può non risultare caratterizzata anche dall’assunzione piena e ragionata del rischio e della possibilità che anche la nuova famiglia di fatto si disgreghi, con ogni relativa conseguenza altresì sul piano economico.
Del resto, secondo i Giudici, una soluzione di questo tipo – oltre a responsabilizzare il coniuge beneficiario dell’assegno – rappresenta una giusta tutela anche per il coniuge onerato del mantenimento che, a fronte della costituzione di una famiglia di fatto necessariamente stabile e duratura tra il proprio ex coniuge e un altro partner, confida, in tutta evidenza e legittimamente, nell’esonero definitivo da ogni obbligo.
In conclusione e in breve:
1) nel caso in cui il coniuge beneficiario di un assegno di divorzio crei una nuova famiglia di fatto, viene meno il diritto alla corresponsione dell’assegno da parte dell’ex coniuge;
2) se, poi, anche la nuova famiglia di fatto dovesse disgregarsi, il diritto alla corresponsione dell’assegno da parte del primo coniuge non può “rivivere”, ma è in ogni caso escluso in maniera definitiva. (Sara D’Angeli)