Le cd. spese straordinarie sono spesso all’origine di aspre controversie tra genitori che si separano.
Il motivo della discordia è legato al fatto che non c’è chiarezza su quali siano le voci di spesa che il genitore non convivente con il figlio debba rimborsare (pro quota) al genitore che le abbia anticipate.
La mancanza di chiarezza, poi, dipende molto spesso dalla genericità del provvedimento del giudice o dell’ accordo tra le parti.
La Cassazione (con una decisione del 23 maggio 2011) ha ritagliato, all’interno della categoria delle spese straordinarie, la sottocategoria delle spese straordinarie ordinarie: si tratta delle spese mediche e scolastiche, considerate ordinarie perchè normalmente ricorrenti, o meglio, non imprevedibili nè ipotetiche.
Può qualificarsi normale – osserva la sentenza – la necessità di esborsi costanti per l’istruzione, e rientra tra gli eventi statisticamente ordinari o frequenti pure la necessità di esborsi per la salute, e dunque le spese per prestazioni mediche, generiche o specialistiche.
Ma, a ben guardare, lo stesso potrebbe dirsi per le spese sportive e ricreative, dato che, oggigiorno, è più che normale che un ragazzino frequenti uno sport o un’attività ricreativa.
Resta il fatto che – secondo quanto deciso – le due sottocategorie di spese straordinarie dovranno seguire due trattamenti differenti, allorchè il genitore tenuto al loro rimborso non adempia:
– per le spese mediche e scolastiche, la via sarà più spedita, valendo il provvedimento del giudice come titolo esecutivo;
– per le spese straordinarie di altro genere il creditore dovrà, invece, procurarsi un titolo esecutivo vero e proprio affrontando un giudizio ordinario volto a stabilire se quelle spese siano dovute (sistema questo che valeva per tutte le voci di spesa straordinaria).
La soluzione – per quanto apprezzabile nell’intento (apportare chiarezza) – sarà foriera, verosimilmente, di contrasti ulteriori tra le parti, considerati tutti i possibili appigli processuali e le conseguenti immaginbaili complicazioni.