La madre tedesca di due bambini nati dalla relazione con un italiano, si allontana improvvisamente da casa, portando con sé i figli in Germania.
Il tutto nonostante fosse intervenuto un preciso accordo con il padre dei minori, volto ad assicurare che la separazione fosse il meno traumatica possibile per i due figlioletti (di tre e due anni).
Il padre attivava, perciò, la procedura per la sottrazione internazionale dei minori sulla base della Convenzione dell’Aja del 1980, domandando al tribunale per i minorenni la decadenza della madre dalla potestà genitoriale e l’affidamento a sé dei minori.
Il tribunale per i minorenni emiliano sospende la potestà genitoriale in capo alla madre, prescrivendole di riportare con urgenza i minori in Italia, e di garantire e consentire i rapporti tra i minori e il padre.
La decisione è apprezzabile per avere stigmatizzato con forza la condotta materna: “La madre non si è presentata in udienza, né ha fornito giustificazioni, né ha consentito al padre di vedere serenamente i figli; la madre ha dunque palesemente violato non solo il diritto di custodia spettante al padre in ugual misura, ma anche il suo comunque irrinunciabile diritto di vedere i figli, indipendentemente da decisioni definitive sul collocamento e sull’affidamento di questi; anzi, la madre sta pregiudicando in modo evidente l’insopprimibile diritto dei figli di mantenere regolari e adeguati rapporti con il padre, manifestando con ciò gravissime inadeguatezze genitoriali che rendono di per sé inidonea, almeno allo stato, la collocazione dei minori presso la stessa. Al momento non si hanno notizie certe circa l’adeguatezza o meno delle competenze genitoriali materne e il contesto nel quale vivono i minori; è di tutta evidenza, tuttavia, che il comportamento illegittimo e assolutamente censurabile della madre di sottrazione dei figli all’affidamento, alla custodia e alle cure paterni, imponga di pronunciare in via provvisoria la sospensione della medesima dalla potestà sui minori”.
Quello sopra riportato è il passaggio saliente della motivazione, dal quale traspare la giusta attenzione del giudice per prerogative fondamentali della persona, certamente di rango costituzionale, ma sancite in modo chiaro anche dalla legge ordinaria (l. 54/2006).
Così il diritto dei figli minori di continuare a ricevere affetto e cure da parte di entrambi i genitori, e – corrispondentemente – il diritto del genitore ‘obliterato’ dall’altro di poter continuare a svolgere il proprio ruolo.
E’ ben noto quali e quante siano le difficoltà in fattispecie come quella decisa di sottrazione internazionale di minori; ma una decisione come quella in esame pone le giuste premesse perché i due bambini possano far ritorno a casa, recuperando (questo l’auspicio) i giorni persi con papà.