Separazione coppie di fatto e affidamento figli

Scritto il 22 Febbraio 2016 in Casi Diritto di Famiglia Casi separazione e divorzio

Le coppie di fatto sono sempre più numerose. I dati ISTAT riportano, già da quattro anni, il dato di un considerevole calo dei matrimoni, e la preferenza delle coppie più giovani per una unione non formalizzata.

Si tratta di una scelta personale legata a motivazioni di varia natura. Sta di fatto, però, che quando la coppia scoppia, nascono le sorprese e il partner più debole economicamente non può contare su alcuna protezione da parte dell’ordinamento.

L’attuale normativa discrimina, infatti, le coppie di fatto rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio.

Nonostante il fenomeno della famiglia di fatto sia in costante crescita e si siano fatti passi avanti prevedendo qua e là taluni diritti settoriali, manca a tutt’oggi una equiparazione di trattamento tra partners non sposati e coniugi.

Nessuna disparità di trattamento, invece, per i figli nati da genitori non uniti in matrimonio: è questa l’importante novità introdotta con la recente legge n. 219 del 2012, entrata in vigore il 1 gennaio 2013.

 

Varietà di situazioni

Le ‘famiglie di fatto’, dunque, hanno le stesse caratteristiche di una “normale” famiglia, con la differenza che, non essendo ufficializzate dal matrimonio, rimangono irrilevanti per l’ordinamento.

Le conseguenze sono pesanti per il partner debole. Prendiamo il caso di una giovane donna priva di occupazione lavorativa, la quale decida di convivere, e che dopo alcuni anni di convivenza, venga lasciata dal proprio compagno: tutte le certezza e le aspettative nutrite fino a quel momento verranno meno.

La giovane donna si ritroverà senza alcun diritto a ricevere dall’ex compagno un assegno di mantenimento (neppure in misura minima), e senza alcuna possibilità di rimanere a vivere nella casa familiare che appartenga in proprietà all’ex convivente. Nulla di nulla, insomma.

 

Assistenza legale separazione coppie di fatto e affidamento figli

 

Ma, consideriamo il diverso caso in cui da quell’unione di fatto siano nati figli, riconosciuti da entrambi i genitori: essi godranno degli stessi diritti dei figli nati da genitori coniugati, senza alcuna differenziazione e ciò anche con riguardo all’abitazione nella casa familiare.

Potrà, allora, verificarsi che il genitore economicamente più debole, per esempio la giovane donna di cui abbiamo detto sopra, si ritrovi a continuare a vivere nella casa familiare, di proprietà dell’ex compagno, se il giudice disporrà che il figlio rimanga a vivere in modo stabile con la madre.

Come regolare l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

I figli, dunque – vale ribadirlo – hanno gli stessi identici diritti, sia nel caso in cui i genitori siano sposati sia nel caso in cui questi convivano.

Allo stesso modo, uguali sono i doveri dei genitori nei confronti dei figli come nella separazione e nel divorzio, a prescindere dal fatto che i figli siano stati generati o meno nel matrimonio.

Oggi, poi, e precisamente dal 1 gennaio 2013, sono venute meno anche quelle residue differenze di trattamento che erano rimaste; ci riferiamo all’ambito successorio e a tribunale competente a regolamentare affidamento, rapporti genitori-figli e mantenimento.

Mentre, infatti, fino a tutto il dicembre 2012, i genitori non sposati dovevano rivolgersi al Tribunale per i Minorenni, oggi la competenza spetta in via generalizzata al Tribunale ordinario; e ciò comporta tutta una serie di vantaggi e di garanzie sul piano della salvaguardia dei diritti.

 

Importanza dell’intervento del giudice

Seppure non sussista alcun obbligo in tal senso, è consigliabile chiedere al Tribunale di regolamentare l’affidamento dei figli, i rapporti tra questi e i rispettivi genitori e l’obbligo genitoriale di mantenimento. E questo vale anche nel caso in cui i due genitori raggiungano tra loro un accordo.

Qualora, infatti, l’accordo venga soltanto formalizzato in una scrittura privata, senza cioè la ratifica del giudice, esso non vincolerà le parti sul piano giuridico. Di conseguenza, se uno dei due genitori ometterà di osservare le condizioni riportate nell’accordo, l’altro non potrà pretenderne il rispetto. Diversamente, ottenuta la ratifica del giudice, ciascuno dei genitori avrà in mano un vero e proprio provvedimento avente valore legale e vincolante.

Fondamentali sono, in ogni caso, il contenuto e la formulazione delle singole clausole dell’accordo: una formulazione vaga o interpretabile in più sensi potrà, infatti, essere fonte di gravi incomprensioni e contenziosi futuri; e questo potrebbe succedere anche se l’accordo sembri, a prima vista, ‘perfetto’.

Dunque, al fine di raggiungere un “accordo che tenga” (come suol dirsi) è sempre consigliabile affidarsi ad un avvocato competente in materia.

Qualora, invece, un accordo non venga raggiunto, per le più varie ragioni, l’intervento del giudice dovrà essere attivato al fine di ottenere una adeguata disciplina dei rapporti reciproci (genitori e figli). Ed è forse superfluo dire che, anche in tal caso, affidarsi a professionisti competenti è fondamentale.

 

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