La Cassazione afferma il principio di non responsabilità della scuola per i danni occorsi fuori dai suddetti edifici, fosse anche sull’atrio dell’edificio scolastico.
La vicenda in questione, infatti, si svolgeva proprio sulle scalinate d’ingresso di una scuola primaria: una bambina, scivolando, era caduta rovinosamente dalle scale, riportando lesioni considerevoli ai denti e al viso.
I genitori, quindi, avevano fatto causa al Ministero dell’Istruzione, ritenuto l’unico responsabile dell’accaduto, in quanto i gradini della scuola versavano in condizioni pessime, risultando instabili e molto scivolosi. Il Ministero rispondeva affermando che accertare le condizioni degli edifici scolastici non era una responsabilità delle istituzioni scolastiche.
La questione è arrivata davanti ai giudici della Corte di Cassazione (Terza Sezione), la quale – con sentenza n. 19160 del 2012 – ha escluso la responsabilità dell’istituto, affermando che finché l’alunno non si trova dentro l’edificio, la responsabilità è di chi lo accompagna.
Pertanto, solo nel momento esatto in cui l’alunno varca la soglia della scuola scatta la responsabilità per la stessa, mentre fino ad un centimetro prima dell’ atrio sarà responsabile la persona che in quel momento accompagna i ragazzi a scuola. (F.T.)