Il matrimonio salta? Chi ci ripensa, se non ha un «giusto motivo», deve risarcire i danni alla parte ripudiata prima del fatidico sì. Lo sottolinea la Cassazione (sentenza 9052/10) che precisa come «lo scioglimento di una promessa di matrimonio» rientra certamente nella «espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre matrimonio con la conseguenza che il recesso, anche senza giustificato motivo, non potrà mai considerarsi condotta antigiuridica».
La Suprema Corte riprende l’articolo 81 del codice civile e ricorda che l’obbligazione contemplata in questo articolo rappresenta «una particolare forma di riparazione riconosciuta al di fuori di un presupposto di illiceità, essendo ricollegata direttamente dalla legge alla rottura della promessa di matrimonio senza giusto motivo». La Cassazione ricorda che «la promessa di matrimonio obbliga il promettente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte».
Nel caso specifico, è stato accordato il risarcimento di quasi 12 mila euro in favore del marito mancato, già stabilito dalla Corte d’Appello della capitale nel dicembre 2004. Il padre della mancata sposa si era rivolto alla Cassazione sostenendo che il giudice di merito aveva riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni per l’inadempimento della promessa di matrimonio la sola spesa per l’acquisto delle bomboniere, escludendo le ulteriori somme messe fuori «per l’acquisto di mobili, per le cure mediche affrontate per la figlia e per altre spese in vista delle nozze».
Notizia tratta da “La Stampa”