Come calcolare l’ Istat sull’ assegno di mantenimento

Istat mantenimento coniuge e figli
Scritto il 16 Maggio 2022 in Divorzio e Separazione

Come calcolare l’Istat sull’assegno di mantenimento per il coniuge e/o per i figli?
La questione è pratica e a prima vista essa appare di facile soluzione.
Ciò nonostante ho pensato di scrivere questo articolo perchè sono in tanti a chiedermi come si fa.

Tieni presente, prima di tutto, che l’aggiornamento dell’assegno è obbligatorio per legge e devi farlo ogni anno. Tale aggiornamento serve ad adeguare il potere di acquisto dell’assegno al costo medio della vita. E sappiamo bene tutti che il costo dei beni che ci servoon per vivere fluttua nel tempo.

 

Per quale assegno va fatta la rivalutazione?

La rivalutazione va fatta per ogni tipo di assegno e dunque:

  • l’assegno di mantenimento per il coniuge
  • assegno di divorzio
  • assegno perequativo di mantenimento per i figli (sia minorenni, sia maggiorenni).

La rivalutazione va calcolata anche se nella sentenza non è prevista?

Assolutamente sì, in quanto la rivalutazione Istat è obbligatoria per legge. Normalmente, troverai scritto nella sentenza di separazione o di divorzio, una dicitura come questa:  “oltre rivalutazione monetaria Istat annuale” o simili.
Ma, talvolta, questa precisazione viene tralasciata. Ebbene, sappi che tale omissione non ti autorizza a ritenerti libero dal relativo obbligo.
E non aspettare che sia il tuo ex a chiederti l’aggiornamento Istat.
Se sei il coniuge tenuto a corrispondere l’assegno, allora, ricordati di procedere spontaneamente, anno dopo anno, e non attendere la raccomandata del tuo ex.
Considera, anzi, che anche non corrispondere l’importo rivalutato dell’assegno costituisce inadempimento dei doveri nascenti dalla separazione o dal divorzio.

 

  • Consulenza legale online con lo Studio Legale Rita Rossi

La rivalutazione come si calcola in concreto?

Ecco, come si fa.
Distinguiamo il caso in  cui ti sei separato/a o hai divorziato consensualmente e il caso in cui la separazione o il divorzio è stato giudiziale.

A] Separazione/divorzio consensuale.

Prendi l’accordo che avete firmato e cerca la data indicata come data a partire dalla quale è dovuto l’assegno.
Per esempio, se trovi scritto che l’assegno è dovuto a partire dal mese di giugno 2021, allora il primo aggiornamento Istat dovrà essere calcolato nel mese di luglio 2022 con riferimento all’indice Istat del mese di giugno.
Se la decorrenza dell’assegno non è indicata, allora considera la data in cui avete sottoscritto l’accordo;

B] Separazione/divorzio giudiziale.

Prendi  la sentenza e cerca se vi è indicata una data a partire dalla quale è dovuto l’assegno. Una volta che avrai individuato tale data, procedi come sopra.
Se questa indicazione manca, allora devi risalire alla data in cui l’assegno è stato chiesto dal tuo ex.
Facciamo un esempio pratico per capire meglio quest’ultimo passaggio.
Hai presentato la domanda di separazione o di divorzio il 10.09.2018, ma non hai chiesto il mantenimento essendo tu il coniuge economicamente più dotato.
L’altro coniuge, invece, ha chiesto l’assegno di mantenimento per sé alla prima udienza in tribunale, che si è tenuta in data 15.02.2019.
Ipotizziamo che il giudice riconosca l’assegno a favore del richiedente, dapprima in via provvisoria e che, poi, la sentenza lo confermi nel luglio 2021.
La rivalutazione, in questo esempio, dovrà essere calcolata con riferimento al mese di Febbraio di ogni anno, essendo febbraio il mese di decorrenza dell’assegno. Considera, tuttavia, che l’indice di rivalutazione (cd. indice FOI) viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il mese successivo. Pertanto, calcola la rivalutazione facendo riferimento all’ultimo indice pubblicato.

Per il calcolo vai sul sito internet dell’Istat 
Nella prima tabella che trovi, focalizzati sulla terza riga dove leggi: “Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente”.
Troverai indicata la variazione percentuale da applicare all’importo dell’assegno.
Puoi anche utilizzare il tool per il calcolo automatico 

Considera che nei periodi di deflazione, la rivalutazione applicata potrebbe darti un risultato inferiore all’importo dell’assegno.
In questo caso, però, non si potrà ridurre l’assegno dovuto il quale pertanto rimarrà del medesimo importo.

Guarda anche il video!