Risarcimento da errore medico: la nuova legge

Scritto il 01 Marzo 2017 in Malasanità Risarcimento Danni

Risarcimento da errore medico. Ecco la nuova legge.
Ieri, 28 febbraio 2017, è stata approvata la nuova legge sulla responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie.
La legge (che verrà pubblicata a breve nella Gazzetta Ufficiale) non riguarda soltanto la responsabilità sanitaria ma anche il diritto del paziente alla sicurezza delle cure.

Perchè questa legge?

Le nuove regole (non approvate invero all’unanimità) dovranno servire – secondo le intenzioni di chi ha voluto la riforma – ad arrestare il dilatarsi del contenzioso legale.
E’ noto, infatti, che i giudici italiani, con in testa la Cassazione, hanno agevolato l’onere della prova a carico dei pazienti danneggiati da un errore del medico, in modo da favorirne l’accesso al risarcimento del danno subito.
Da qui, una sovraesposizione dei medici e delle strutture sanitarie al rischio di venire condannati al risarcimento dei danni e il conseguente aumento del costo delle polizze assicurative; da qui ancora l’ormai noto fenomeno della cd. “medicina difensiva” (ti faccio fare tutti gli esmai possiibli così non potrai accusarmi di avere sbagliato), con ulteriore aggravio economico a carico dello Stato.
Insomma le ragioni di questa nuova legge sono economiche.
In tal modo, si ritiene che il rapporto tra medico e paziente potrà essere, da qui in avanti, più sereno.

Ma cosa cambia in concreto?

Limitandoci qui all’aspetto del contenzioso civile (risarcimento del danno), vengono creati due sistemi di responsabilità differenti per il singolo medico e per la struttura sanitaria.
Per ottenere la condanna del singolo medico, l’interessato dovrà dimostrare l’errore commesso dal sanitario, il danno subito e il cd. nesso causale; diversamente, per ottenere la condanna al risarcimento a carico della struttura (privata o pubblica che essa sia), basterà dimostrare il rapporto contrattuale con la struttura e il danno patito mentre spetterà alla struttura liberarsi da responsabilità dimostrando l’esatto adempimento.
Quest’ultima era la regola che vigeva, prima della riforma, in entrambi i casi (sia cioè che la causa venisse intentata contro il medico sia che venisse avviata contro la struttura sanitaria o contro entrambi).
Questa differenziazione produrrà, verosimilmente, una “maggiore comodità” della causa civile contro la struttura sanitaria piuttosto che l’operatore sanitario. E, al contempo, viene mantenuta una corsia agevolata in favore del paziente.

In realtà non è che cambia molto. Anche oggi, infatti, nella maggior parte dei casi, il contenzioso si svolge soltanto tra la struttura sanitaria e il paziente danneggiato (e/o i suoi familiari). E, benchè la sentenza venga pronunciata spesso contro struttura e medico, alla fine a pagare è la struttura.

 

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Cosa succederà per gli errori commessi dal medico che attengono a prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria (cd. intramoenia?)

Se l’interessato vorrà agire contro il singolo medico personalmente potrà farlo, ma si troverà a dover offrire al Giudice la prova rigorosa di tutti gli elementi che devono ricorrere per legge per dare luogo a responsabilità civile e al conseguente risarcimento da errore medico.
E ciò varrà anche per gli operatori sanitari (medici, infermieri, etc.) che operano all’interno della struttura come dipendenti, o in regime di convenzione.

 

Ma tutto questo, in definitiva, è un bene o un male?

Chiaramente dipende dai punti di vista.
Cercando di essere il più obiettivi possibile, direi che certamente è bene che il medico possa sercitare e stabilire il rapporto con il paziente senza l’assillo del rischio di venire citato in giudizio.
Al contempo, però, non può negarsi che verrà a mancare quella dose di giusta soddisfazione che in tanti casi il paziente danneggiato meriterebbe di provare nel vedere condannato al risarcimento il medico che ha sbagliato e che, magari, ha procurato un danno rilevante, con tutti gli effetti spesso nefasti sulla vita futura della persona.
Io penso (ma è il mio modesto parere) che ciascuno debba assumersi le proprie responsabilità, sapendo che si può essere chiamati a rispondere nel caso di errore. E poi ci sono le polizze assicurative, o no?
Ammetto di essere un po’ parziale nell’esprimere questo giudizio, ma mi sento dalla parte dei più deboli, e tali – credo di poter dire in tutta franchezza e con tutto il rispetto dovuto a chi svolge una professione così importante e delicata – che tra medico che sbaglia e paziente danneggiato, il più debole è il secondo.

 

Cosa cambia ancora?

Cambia il termine di prescrizione, nel caso di azione da esercitare contro il medico: 5 anni e non più 10.
Rimangono invece i 10 anni per agire contro la struttura.
Come appare evidente, anche questa modifica è dettata dall’obiettivo di ridurre il contenzioso contro la perosna del medico.

Prima della causa è ancora obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione?

Sotto questo profilo, la nuova legge prevede un’importante novità.
Il tentativo di conciliazione rimane, ma – in alternativa – è possibile svolgere un accertamento tecnico preventivo (ATP): in pratica, si tratta di una perizia anticipata, durante la quale il perito nominato dal Giudice dovrà cercare di conciliare le parti.
Questa – a mio parere – è una novità affatto positiva.
Si potrà, infatti, evitare di perdere mesi per svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione che, il più delle volte, non porta ad alcun risultato, sfruttando quel tempo per accertare tecnicamente la fondatezza della prorpia pretesa di risarcimento; dopodichè, in caso di accertamento positivo della colpa medica e del danno, si potrà evitare la causa vera e propria addivenendo ad una transazione sulla scorta del risultato della perizia.

Queste le novità fondamentali.
E, come sempre, ci auguriamo che a vincere sia la Giustizia.