Si può essere risarciti dei danni da diffamazione e ingiuria?
Certamente sì, nè tale possibilità è impedita – riguardo all’ingiuria – dal fatto che essa è stata depenalizzata.
Mentre, infatti, fino a pochi mesi fa, sia l’ingiuria sia la diffamazione erano fatti penalmente rilevanti, costituivano cioè reati e, in quanto tali, potevano condurre ad una condanna penale a carico dell’autore di esse, oggi questo vale soltanto per la diffamazione.
Questo, tuttavia, non incide sulla possibilità di ottenere il risarcimento in sede civile. Tale possibilità rimane intatta, non essendo legata necessariamente all’esistenza di un reato.
E, infatti, non occorre un reato, cioè un fatto punibile penalmente, per essere risarciti con un indennizzo per i danni ricevuti; e questo vale in generale in tutte le situazioni della vita. Certo, però, per poter chiedere il risarcimento devono ricorrere determinati presupposti che spetta all’avvocato verificare nel caso concreto, in base alle regole della responsabilità civile.
Ma, torniamo all’ingiuria e alla diffamazione. Entrambe possono essere causa di danni anche gravi per chi le subisce. La persona che si ritenga lesa da tali condotte illecite può, dunque, agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il più delle volte il pregiudizio derivante da un fatto di ingiuria o di diffamazione è di tipo non patrimoniale: la componente più rilevante è generalmente costituita dalla sofferenza interiore, detta anche danno morale, ma non è da escludere la ravvisabilità anche di un danno esistenziale e così pure, nei casi più gravi, di un danno biologico.
Molto dipenderà dalle caratteristiche della condotta, dalle condizioni personali della vittima, e – nella diffamazione – anche dal mezzo di diffusione utilizzato, come pure dall’ambiente sociale di riferimento della vittima, e così via.
L’ingiuria si differenzia dalla diffamazione poiché consiste in un’offesa rivolta direttamente alla persona che si vuole colpire; la diffamazione, invece, può dirsi integrata soltanto quando la lesione della reputazione riguarda una persona non presente, e dunque si realizza mediante commenti ed espressioni rivolte a terzi o divulgate pubblicamente, anche a mezzo stampa o via internet.
Varietà di situazioni
La diffusione capillare di internet ha ampliato notevolmente le occasioni diffamatorie e la vis lesiva che ad esse si accompagna, mettendo a disposizione strumenti in grado di raggiungere molte persone in poco tempo.
Prendiamo il caso di una ragazza che si accorge troppo tardi che l’ex fidanzato ha pubblicato in rete foto personali o video che danneggiano la sua immagine.
L’ex fidanzato non aveva naturalmente alcun diritto di mettere alla berlina la giovane, mentre il disagio subito può integrare danni morali e psicologici anche molto gravi che meritano di essere risarciti.
Quando la diffamazione riguarda l’ambiente lavorativo la situazione diventa ancora più complessa. É il caso di lettere inviate al datore di lavoro per screditare un dipendente di questi.
Terreno fertile per ingiurie ed aggressioni verbali è non di rado l’ambiente domestico, laddove ad esempio marito e moglie siano in conflitto o in procinto di separarsi.
Statisticamente, soprattutto la diffamazione a mezzo stampaè alla base di azioni risarcitorie; per meglio dire, la diffamazione posta in essere attraverso i media e mezzi di comunicazione di massa, anche telematica, è quella che produce i guasti maggiori, dato che in tali casi la divulgazione dell’offesa è molto ampia.
Questo vale soprattutto quando la vittima sia un personaggio pubblico, come ad esempio un politico, oppure una persona che svolge funzioni pubbliche o professioni a rilievo pubblico, come un magistrato o un medico, e via dicendo.
Ciascuno di noi, comunque, può ritrovarsi a subire offese o giudizi sul proprio conto lesivi della dignità, della reputazione e della identità personale, oltrechè dell’immagine professionale.
Come richiedere il risarcimento dei danni per ingiuria e diffamazione
Chiunque intenda ottenere la condanna dell’autore dell’ingiuria o della diffamazione al risarcimento dei danni subiti deve, per prima cosa, richiedere ad un avvocato competente in materia l’analisi approfondita del caso.
Non basta, infatti, ritenersi offesi per avere diritto al risarcimento. L’azione di responsabilità civile potrà essere accolta dal giudice soltanto se risultino presenti tutti gli elementi previsti dalla legge per configurare una ipotesi di responsabilità civile.
Come l’esperienza ci ha insegnato, particolarmente rigoroso dovrà essere, poi, l’esame della fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, dato che l’ordinamento ha dettato, al riguardo, regole specifiche; e ciò perché il diritto del singolo a non venire diffamato deve essere sì salvaguardato, ma al contempo deve trovare soddisfacimento l’interesse pubblico all’informazione che si realizza attraverso l’esercizio del diritto di cronaca e di critica.
L’esercizio del diritto di cronaca potrà dirsi legittimo soltanto se risultino rispettati i limiti (i) dell’interesse pubblico della notizia, (ii) della verità oggettiva dei fatti narrati e (iii) della continenza formale, intesa come uso corretto, garbato e non trasmodato delle parole, le quali non devono assumere toni gravemente lesivi dell’altrui dignità morale o professionale.
Inoltre, sempre nel caso di diffamazione a mezzo stampa e media, i soggetti nei cui confronti dovrà essere formulata la domanda risarcitoria sono più d’uno: non solo cioè l’autore dell’articolo (giornalista o cronista), ma anche il direttore della testata e lo stesso editore.
Soltanto un’istruttoria interna scrupolosa ed approfondita potrà fondare nella vittima dell’ingiuria o della diffamazione una aspettativa fondata di esito positivo dell’azione.
Per questo, l’assistenza dell’avvocato dovrà consistere in una prima fase dedicata, appunto, all’esame attento della fattispecie, e in una fase successiva (sussistendone i presupposti) di avvio della vera e propria azione risarcitoria.
Prescrizione della domanda di risarcimento per ingiuria e diffamazione
L’azione di risarcimento dei danni derivanti da ingiuria o da diffamazione è soggetta all’ordinario termine di prescrizione di cinque anni.
Senonchè, trattandosi di illeciti civili considerati dalla legge anche sotto il profilo penale, può applicarsi l’eventuale più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, semprechè, ove il giudizio penale non sia stato promosso, il giudice civile accerti, “incidenter tantum“, la sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi.