Una donna, appena scoperto il proprio stato di gravidanza, aveva richiesto al suo ginecologo tutti gli accertamenti necessari ad escludere eventuali malformazioni del feto; il medico, contrariamente a quanto richiesto, aveva eseguito solo il “Tritest”: non informando la paziente della debolezza statistica dello stesso e non eseguendo alcun ulteriore test.
Al termine della gestazione la donna dava alla luce una bambina affetta dalla sindrome di Down.
I genitori allora, in proprio e in vece della neonata, citavano in giudizio il medico e la USLL di appartenenza, risultando però soccombenti nei primi due gradi di giudizio; le loro pretese risarcitorie veniva respinta poiché, come affermato dalla Corte d’Appello, la neonata non era legittimata a chiedere un risarcimento.
Sul punto interveniva la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16754 del 2/10/2012, riconoscendo la legittimità delle pretese risarcitorie e affermando che l’interesse giuridicamente protetto è quello che consente al minore “di alleviare, sul piano risarcitorio, la propria condizione di vita, destinata a una non del tutto libera estrinsecazione secondo gli auspici dal Costituente: il quale ha identificato l’intangibile essenza della Carta fondamentale nei diritti inviolabili da esercitarsi dall’individuo come singolo e nelle formazioni sociali ove svolgere la propria personalità, nel pieno sviluppo della persona umana, nell’istituzione, nella salute”..