Costituisce un’ipotesi di demansionamento il passaggio del dirigente da incarichi operativi di responsabilità a mere mansioni di consulenza o rappresentanza, tali da privare di sostanza la qualifica dirigenziale stessa e, conseguentemente, in grado di comportare per il dirigente un c.d. danno alla professionalità, come tale suscettibile di risarcimento.
L’esistenza del danno non può ritenersi in re ipsa , non può cioè prescindere dalla prova da parte del lavoratore della sua effettiva sussistenza e del nesso causale tra lo stesso e il demansionamento.
Il Supremo Collegio, investito della questione, ha ribadito quanto affermato dai giudici della corte d’Appello, riconoscendo la sussistenza di un danno conseguente alla dequalificazione, precisando come questa sarebbe lesiva del “diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, menomato dalla lesione della sua immagine professionale e della sua dignità personale, diritto fondamentale che trova la sua fonte nell’art.2 della Costituzione”. Da qui, la ritenuta risarcibilità anche sotto il profilo non patrimoniale , senza tuttavia spingersi finanche a sostenere la risarcibilità ex se di tale danno, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito.
Ritiene infatti il Supremo Collegio la non condivisibilità di tale ultimo assunto, in particolare a seguito della pronuncia 19/12/2008 n. 29832, in forza della quale “in tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva, non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento”.
Ecco dunque confermata, ancora una volta, la risarcibilità del pregiudizio alla professionalità, di natura squisitamente esistenziale, subordinatamente – beninteso – alla “dimostrazione in fatto dell’esistenza del danno e del nesso causale tra di esso e il demansionamento”.