In presenza di un obbligo di mantenimento dei figli la responsabilità penale del genitore inadempiente permane anche nel caso in cui altri soggetti – l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’ausilio di altri congiunti – vi provvedano parzialmente o integralmente; tale sostituzione non elimina, infatti, lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo, ma ne rappresenta, viceversa, la prova.
In tal senso è la recente decisione della Corte di Cassazione, la quale ha così rigettato il ricorso di un padre e confermato la condanna in primo grado di quest’ultimo per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile.
A fondamento del ricorso, l’imputato adduceva di aver sempre provveduto a corrispondere l’assegno di mantenimento e solo in seguito alla rideterminazione dello stesso, trovatosi nell’impossibilità materiale di adempiere, di essersi limitato ad effettuare pagamenti inferiori, per questo non sufficienti ad integrare la fattispecie di cui all’art. 570 c.p.
Nel pronunciarsi, tuttavia, il Supremo Collegio ha mostrato di condividere le conclusioni raggiunte dai giudici di Corte d’Appello, rilevando la pretestuosità delle giustificazioni addotte dall’imputato al proprio inadempimento e sottolineando che lo stato di impossibilità economica fosse da attribuire unicamente al comportamento poco responsabile dello stesso genitore, orientato verso lavori inadeguati e insufficienti al soddisfacimento dei propri obblighi scaturenti ex lege.
Inoltre, allineandosi ai consolidati principi in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la Corte di Cassazione ha confermato come i predetti obblighi permangono indipendentemente dal fatto che altri possano provvedere al mantenimento dei figli; l’inadempimento solo parziale poi non vale ad escludere una responsabilità, ma, al contrario, dimostra che proprio tale comportamento manchevole ha reso necessaria una integrazione dell’assegno stesso da parte dell’altro genitore nonché dei suoi congiunti.
Pertanto, l’inadempimento, totale o anche solo parziale, alle statuizioni del giudice civile, costituisce condotta penalmente rilevante laddove, come nella fattispecie oggetto di attenzione, il soggetto obbligato abbia determinato, con la propria condotta, uno stato di bisogno degli aventi diritto tanto da necessitare l’intervento di altri familiari. (Sonia Anzivino)