Reddito del coniuge ed elargizioni della famiglia d’origine

Scritto il 16 Giugno 2014 in Decisioni e Commenti Diritto di Famiglia

La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 giugno 2014, n. 13026 ha rigettato il ricorso del marito, confermando la decisione di secondo grado, la quale aveva disposto in capo al medesimo l’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento per la moglie pari ad € 900,00 mensili; e ciò nonostante egli, per tutta la durata del matrimonio, avesse protratto gli studi universitari e fosse stato dunque supportato economicamente dai genitori.

La Corte ha ritenuto che rilevano, per la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge, la valutazione del reddito dei due coniugi vada compiuta  considerando ogni tipo di reddito disponibile, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio con carattere di regolarità e continuità, tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell’interessato”.

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Inoltre, secondo la Suprema Corte devono essere tenuti in considerazione gli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chiede l’assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio, come lo è stata, in questo caso, l’aspettativa di una futura acquisizione di un reddito stabile di un professionista qualificato, in relazione al lungo percorso formativo seguito dal marito nel corso della convivenza matrimoniale.