Da oggi possiamo dire che il nostro codice penale punisce il mancato mantenimento dei figli e del coniuge (o ex coniuge); abbiamo, dunque, un reato in più, anche se non è esattamente un reato in più ma una norma penale in più.
Si tratta del reato previsto e punito dall’art. 570 bis c.p.: reclusione fino a un anno o multa da 103 a 1.032 euro per chi – coniuge, ex coniuge, genitore – non paga o non paga regolarmente l’assegno di mantenimento per l’altro coniuge o per i figli.
Ma il reato di mancato mantenimento esisteva già. Dunque, cosa c’è di nuovo?
In effetti, il nuovo art. 570 bis segue a ruota l’art. 570 c.p. che esiste dal 1930 e che punisce chi si sottragga agli “obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge”.
Le differenze sono due:
- la norma del 1930 opera soltanto se dal mancato mantenimento dei figli o del coniuge deriva uno stato di bisogno a carico degli aventi diritto. Con la norma aggiunta oggi ,per integrare il reato è sufficiente il mancato pagamento totale o parziale. In realtà, la Cassazione aveva superato questa limitazione.
- l’art. 570 c.p. non parla di ex coniuge e dunque apparentemente sfuggivano i casi di mancato pagamento dell’assegno di divorzio; apparentemente però, dato che vi era un’altra norma contenuta nella legge sul divorzio che estendeva la previsione dell’art. 570 anche al mancato pagamento dell’assegno di divorzio.
La vera novità è che adesso tutte le ipotesi di questo reato sono inserite in modo ordinato in una disposizione del codice penale, e questo non ha un valore soltanto formale-estetico; vale a dare più forza e incisività alla norma.
Il reato di mancato mantenimento scatta soltanto se non viene pagato l’assegno?
La nuova norma fa riferimento al reato di mancato mantenimento dei figli e del coniuge ma anche alla violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. Pertanto, bisogna fare attenzione. Di sicuro, il reato sarà perfezionato dal mancato versamento dell’assegno o dal suo pagamento parziale, ma non è questa la sola ipotesi.
Pensiamo alle spese straordinarie, che normalmente vengono previste a carico di entrambi i genitori con suddivisione al 50% o per altra percentuale.
Ebbene, il mancato rimborso della propria quota di spese straordinarie integrerà il reato. E questo perchè, appunto, la nuova norma contempla anche la “violazione degli obblighi di natura economica” relativi a separazione, divorzio e affidamento condiviso dei figli.
Pensiamo anche a quei casi in cui la contribuzione economica del coniuge avvenga in parte mediante versamento di un assegno periodico, in parte mediante pagamento diretto di determinate voci di spesa, come per es. le spese relative ad utenze. Vale anche qui la stessa regola.
C’era bisogno di rafforzare il penale in una materia già tanto afflitta?
Come sempre, non si può dare una risposta a senso unico.
E’ evidente che di fronte alla volontà malevola di un coniuge o genitore di non adempiere ai propri obblighi verso i congiunti, ci vuole la mano pesante.
Ma è anche vero che tante volte vi sono difficoltà oggettive nel trovare le risorse economiche per adempiere i propri obblighi. Sì, perchè l’ammontare dell’assegno non è sempre proporzionato alle reali possibilità di chi deve pagarlo.
Si consideri che l’assegno di mantenimento viene generalmente posto a carico anche di chi si ritrovi disoccupato non per sua colpa. Ebbene, queste persone rischiano di ritrovarsi imputati per un reato commesso contro la loro volontà.
Pensate che la stessa Cassazione penale (con un sentenza del giugno 2017) ha affermato a chiare lettere che “lo stato di disoccupazione non scrimina dall’obbligo di contribuzione, a meno che non si provi l’assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso”.
Poi certamente, una volta dimostrata la propria innocenza, si verrà assolti, ma nel frattempo l’imputato avrà dovuto sopportare il carico di un processo penale, carico emotivo, psicologico ed economico.
Effetti della nuova norma per l’avente diritto al mantenimento
Qualcuno ha scritto sui giornali che questo è uno strumento alternativo per donne lavoratrici con redditi molto bassi e figli conviventi, le quali così “non avranno più come unica alternativa quella di imbarcarsi in un processo civile per il recupero del credito vantato”.
Purtroppo, le cose non stanno proprio così.
Infatti, la denuncia penale per il reato punito dall’art. 570 bis c.p. potrà portare alla condanna penale del coniuge/genitore inadempiente, e senza dubbio tale denuncia rappresenterà potenzialmente uno spauracchio per chi abbia in mente di non rispettare i propri obblighi economici, non provvedendo al mantenimento di figli e coniuge.
Pur tuttavia, per recuperare il credito vantato occorrerà pur sempre un’azione civile, che tra l’altro si annuncia più celere dell’iter penale.
L’effetto più positivo di questa riforma va visto, a mio parere, nella forza di convincimento ‘a fare i bravi’ che la norma dovrebbe esercitare sugli obbligati all’assegno.
Anche qui però i dubbi si affacciano, pensando che ….neppure la pena di morte (laddove esiste ahimè) è valsa a far diminuire i delitti.