Un felice esempio di come, nel sistema dell’affidamento condiviso, lo strumento apprestato con la previsione del I comma dell’art. 709 ter c.p.c. possa in concreto supplire al mancato accordo tra i genitori su questioni specifiche; e di come, attraverso tale strumento, possano essere superati e stemperati i comportamenti ostruzionistici ed immotivatamente ostacolanti di uno dei genitori.
Dal testo del provvedimento:
(…) ritenuto che, come si legge nel ricorso, il padre e i tre figli hanno ricevuto un invito da amici di famiglia a trascorrere un periodo delle vacanze estive in Francia e che al secondogenito [y] si prospetta l’opportunità di una trasferta in Spagna con la squadra di rugby (metà giugno);
ritenuto che il mancato consenso all’espatrio opposto dalla madre è del tutto privo di giustificazione e si traduce in una ingiusta privazione imposta ai figli, privazione di cui ha già sofferto [x] che non ha potuto partecipare alla gita scolastica a Parigi (v. anche le osservazioni svolte dal C.T.U. dr.ssa Tura);
ritenuto che il mancato consenso all’espatrio e il relativo contrasto rientra fra le controversie oggetto di disciplina ex artt. 155, 2° co, c.c. e 709 ter c.p.c.;
tenuto conto del complesso degli elementi desumibili dagli atti;
ritenuto che i tre figli convivono abitualmente col padre (…)