Doveva succedere, era nell’aria, dato che quell’ordinanza del maggio 2006, con cui la Cassazione ha attribuito al giudice minorile la competenza anche in ordine alle questioni economiche (determinazione del mantenimento per la prole) aveva fatto ‘storcere il naso’ a più di un commentatore e alla stragrande maggioranza degli avvocati che ben conoscono le scoperture – sul piano delle garanzie del contraddittorio e degli approfondimenti istruttori – tipiche del rito camerale che si celebra davanti ai tribunali per i minorenni.
E che questi tribunali siano ben poco avvezzi ad occuparsi della nuova materia loro devoluta dalla S.C. ha trovato conferma già nella prima fase applicativa del nuovo sistema, in cui si è assistito talora a decisioni assunte del tutto superficialmente, senza alcun accertamento in sede istruttoria, talaltra ad allarmanti rallentamenti dell’iter processuale, con decisioni rinviate all’infinito.
Al tribunale di Siena il merito di avere evidenziato, in questa acuta ordinanza, i profili di contrasto del nuovo sistema con più di un principio di rango costituzionale, quali stabiliti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, rimettendo la questione alla Consulta.