Il Console ha i poteri del giudice tutelare e, quindi, può nominare un nuovo amministratore di sostegno al cittadino italiano che si è trasferito all’estero.
È questo in sintesi il nucleo della recente sentenza con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità sollevata dal Console italiano a Spalato.
La vicenda trova origine nell’istanza avanzata da una cittadina italiana al Console d’Italia a Spalato, affinché nella sua qualità di g.t. nominasse un AdS al marito, trasferitosi in Croazia. Precisava l’istante che il coniuge in effetti era già assistito da un AdS, ma questi, risiedendo in Sardegna, difficilmente avrebbe potuto continuare a svolgere adeguatamente i proprio compiti, data la lontananza.
Evidenziava quindi l’opportunità di una tutela in loco, da concretizzarsi attraverso la nomina di un nuovo amministratore.
Il Console, tuttavia, appurava che l’articolo 34 del d.P.R. 5.1.1967 n. 200, norma che gli attribuisce le funzioni di giudice tutelare, concerne espressamente i cittadini minorenni, interdetti, emancipati ed inabilitati, ma non anche i soggetti beneficiari della nuova misura di protezione.
Di conseguenza, sollevava questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo, nella parte in cui non contempla la possibilità di servirsi dello strumento di nomina di un amministratore di sostegno.
Tale omissione, ad avviso del rimettente, sarebbe irragionevole, e, oltretutto lesiva dell’art. 3 della Costituzione, precludendo ai cittadini italiani all’estero, che potrebbero avvalersi dell’ADS, di rivolgersi al Console in funzione di g.t.; inoltre, la disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt.24-25-32 della Carta Costituzionale.
Ad avviso del Console, un’interpretazione estensiva della norma comporterebbe, altresì, un conflitto di competenza con il giudice tutelare in Italia, difficilmente risolvibile in via interpretativa.
Investita della questione, la Corte Costituzionale ha così precisato che l’ampia portata precettiva dell’articolo 34 non risulta di ostacolo ad un’esegesi che tenga conto anche del mutato quadro normativo, per effetto della disciplina inserita dalla L. n. 6/2004, il quale offre uno strumento di protezione in grado di sacrificare il meno possibile la capacità di agire.
In questo senso la clausola di chiusura della norma in esame, riconducendo al potere giurisdizionale del Console anche le funzioni e i poteri in “materia di assistenza pubblica e privata”, sembra consentire agevolmente, in virtù di un’interpretazione evolutiva, di comprendere tra le funzioni attribuite quelle relative ad un istituto più idoneo e flessibile quale l’amministrazione di sostegno.
La Corte Costituzionale riconduce, dunque, il suddetto potere del Console alla formula conclusiva della disposizione stessa.
Infine, in riferimento al paventato conflitto di competenza tra g.t. italiano e console, prospettato dal rimettente, la Corte conclude che l’ipotetico conflitto rappresenterebbe, tutt’al più, un mero inconveniente di fatto, peraltro risolvibile con l’ordinario procedimento per conflitto di competenza, ma non già un ostacolo giuridicamente rilevante all’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. (Sonia Anzivino)