“Il portatore della sindrome di Down, per il mondo del diritto, non è un “malato” ma una persona diversamente abile. Ed, allora, è persona che non va trattata come soggetto da curare ma come soggetto da aiutare ove la diversità si frapponga al completo e sano fruire dei diritti che l’ordinamento riconosce. Tale situazione congenita non priva il soggetto trisomico della capacità di orientarsi nelle scelte di vita, di emozionarsi, di scegliere per il proprio bene, di capire e comprendere e, se del caso, affezionarsi o, addirittura, innamorarsi. Va, dunque, affermato che il portatore della sindrome Down ha diritto di sposarsi, ai sensi dell’art. 23 della più Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18″.