Patrimonio ingente? Il giudice può decidere che vada applicata l’inabilitazione
E’ questa la conclusione ricavabile dalla recentissima decisione della Cassazione n. 7999 del 4 aprile 2014.
Se c’era un dato su cui tutti, ma proprio tutti concordavano, fino al 4 aprile scorso, era quello dell’avvenuta sepoltura dell’inabilitazione.
Con questa sentenza assistiamo alla resurrezione di fatto di questa anticaglia giuridica. Occorre precisare che l’Alta Corte premette e ribadisce quanto già più volte sancito, a partire dal 2006, riguardo alla preminenza da accordare all’ Amministrazione di sostegno.
Essa, tuttavia, non esclude che il giudice del merito possa ritenere maggiormente adeguata l’inabilitazione, se il patrimonio della persona da proteggere sia ingente.
Nella sostanza, dunque, non ci troviamo di fronte ad un revirement rispetto all’orientamento ormai consolidato (nel bene e nel male).
Dalla decisione emergono, tuttavia, due affermazioni che di fatto rendono ancor più ingombrante la presenza dei vecchi istituti (interdizione e inabilitazione) nel nostro ordinamento: in primo luogo, l’esplicitazione del fatto che la presenza di un patrimonio ingente in sè considerato apre le porte all’inabilitazione;
e ciò quand’anche (come nel caso affrontato) l’interessata non fosse neppure totalmente priva della capacità di intendere e di volere e risultasse, anzi, perfino migliorata nella patologia psichica da cui era affetta;
in secondo luogo, la giustificazione di qualsivoglia decisione del giudice di merito, anche se contrastante con la filosofia di fondo che sottosta alla riforma sull’amministrazione di sostegno, a condizione che la stessa risulti assunta dopo una ponderata valutazione degli elementi della fattispecie.
Ecco, dunque, una pronuncia che non fa onore ai Giudici di Palazzaccio, assunta proprio nel decennale dell’Ads, una decisione che lascia l’amaro in bocca.