Ordini di protezione

Scritto il 05 Aprile 2013 in Diritto di Famiglia

Non sono rari i casi di violenza domestica, fisica o morale, che mette a repentaglio l’incolumità o la libertà del coniuge o del convivente.

A partire dal 2001, il diritto di famiglia conosce speciali strumenti di protezione per la vittima della violazione familiare. Dette misure prendono il nome di ordini di protezione contro gli abusi familiari e sono attivabili sulla base di un ricorso da presentare al giudice.

Il ricorso comporta l’apertura di un procedimento piuttosto celere e urgente, che si chiude con l’attivazione di un ordine contro l’autore della violenza del seguente possibile contenuto:

  • cessazione della condotta violenta
  • allontanamento dalla casa familiare
  • divieto di avvicinarsi ad essa o/e ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima
  • divieto di avvicinarsi alla scuola dei figli
  • intervento dei servizi sociali
  • pagamento periodico di un assegno per evitare che la vittima e i figli restino privi di sostentamento

 

Il provvedimento che dispone l’ordine di protezione ha durata temporanea e perde efficacia allorquando viene avviata la causa di separazione.

Gli avvocati dello Studio prestano consulenza legale e assistenza in tale ambito, valutando la ricorrenza dei presupposti fondanti il ricorso.

Dato però l’utilizzo talvolta strumentale di tale strumento, lo Studio non accetta di prestare assistenza in merito qualora ritenga che non siano configurabili gli estremi per l’azione.
 

  • Consulenza legale online con lo Studio Legale Rita Rossi