A ricorrere algiudice è, nella specie, la madre di una bambina di tre anni, che da diversi mesi subisce continue aggressioni verbali ed anche fisiche da parte del compagno.
Ancor prima di convocare le parti, il giudice assume informazioni sulla situazione familiare, tramite i servizi sociali, i quali confermano il quadro rappresentato dalla donna.
Lo stesso autore delle violenze, peraltro, riconosce di esserne colpevole a causa – motiva – di una sofferenza psichica che lo affligge e per la quale riferisce di essersi sottoposto a cure.
Verosimile, dunque, che alla base dei comportamenti violenti vi sia un disagio di natura psichica che interessa l’uomo. Ciò nonostante ed opportunamente, il giudice delegato ordina l’ allontanamento temporaneo dell’uomo dal domicilio coniugale, prescrivendogli di non avvicinarsi né a detto luogo, né all’abitazione dei genitori della compagna (fatti oggetto, a loro volta, di aggressioni verbali da parte del ‘genero’), né all’asilo frequentato dalla figlioletta.
Non manca, d’ altra parte, nel provvedimento la doverosa considerazione della necessità di salvaguardare il rapporto di scambio affettivo tra padre e figlia, tanto che il giudice demanda ai servizi sociali di stabilire le modalità di visita.
Ulteriore previsione contenuta nel decreto, la determinazione di un assegno da corrispondere alla ex convivente per il mantenimento proprio e della figlioletta.
Il tutto fino (quanto meno) alla comparizione personale delle parti, disposta per il mese di febbraio prossimo venturo.
Un esempio di tempestività e di come i tempi della giustizia dovrebbero funzionare.