Novità dal decreto sblocca Italia per separazione e divorzio

Scritto il 14 Settembre 2014 in Diritto di Famiglia Divorzio e Separazione

Il decreto sblocca Italia ha portato novità anche in materia di separazione e divorzio.

Più esattamente, il decreto sblocca Italia ha introdotto una nuova separazione, o meglio un nuovo mondo di separarsi e di divorziare applicabile in taluni casi.

Dal 12 settembre 2014, si potrà procedere alla separazione o al divorzio, come pure alla modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, senza passare dal tribunale.

Una novità assoluta questa, per il nostro ordinamento.

Fino ad oggi, infatti, non era mai stato messo in discussione il vaglio giudiziale sulla decisione dei coniugi di separarsi o di divorziare. E fino a poco tempo fa non era neppure pensabile che marito e moglie potessero porre fine alla vita in

comune senza una verifica dall’alto dell’ irreversibilità della crisi coniugale.

Da oggi non sarà più così, ma -beninteso- non in tutti i casi.

In presenza di figli minori o portatori di handicap, infatti, come pure in presenza di figli maggiorenni ma economicamente non autonomi, il controllo del giudice sarà comunque garantito, anzi obbligatorio.

Ma, come funzionerà in concreto?

Protagonisti dell’iter che condurrà alla separazione o al divorzio accelerati saranno i coniugi, l’avvocato, e – novità assoluta – l’ ufficiale dello stato civile.

I coniugi raggiungeranno l’accordo con l’ausilio e il supporto tecnico e mediatorio dell’avvocato (o dei rispettivi avvocati) dando vita a quella che il D.L. n. 132 del 2014 definisce “convenzione di negoziazione assistita“.

Di fatto, questo avveniva anche prima, nei casi in cui le parti raggiungevano l’accordo di separazione consensuale, assistiti da un avvocato scelto di comune accordo o dai rispettivi legali.

La differenza sta nel fatto che ora non si dovrà più depositare l’accordo in tribunale, nè, tantomeno, partecipare all’udienza davanti al presidente del tribunale.

Più semplicemente, almeno sulla carta, l’avvocato trasmetterà all’Ufficiale di Stato Civile l’accordo raggiunto con tutti i documenti necessari. È quanto prevede esattamente l’art. 6 del D.L. n. 132.

L’Ufficiale di Stato Civile procederà quindi a tutte le annotazioni del caso.

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Ma da quale data la separazione e il divorzio potranno dirsi perfezionati?

Il decreto non chiarisce questo punto; esso, tuttavia precisa che l’accordo così raggiunto produce gli effetti e tiene luogo del provvedimento giudiziale di separazione o divorzio. Pare, dunque, doversi concludere che gli effetti dell’accordo si produrranno dalla data dell’accordo stesso.

Ma vi è un’altra ipotesi introdotta dal decreto sblocca Italia (art. 12): si tratta di una modalità ancora più snella e celere (almeno a prima vista) che i coniugi possono utilizzare per separarsi o per divorziare.

Marito e moglie, infatti, senza dover rivolgersi neppure all’avvocato, si presentano direttamente all’ufficiale dello stato civile, dichiarandogli la comune volontà.

Anche qui non si dovrà trattare di coniugi con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autonoma o portatrice di handicap.

Vi è anche un’altra limitazione, dato che l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale. In pratica, se marito e moglie intendono separarsi cedendo l’uno all’altra la casa coniugale non potranno farlo con questa modalità, ovverossia presentandosi personalmente davanti all’ufficiale dello stato civile.

Invero, i casi in cui sarà possibile separarsi o divorziare direttamente davanti all’ufficiale di stato civile e senza l’assistenza dell’avvocato saranno alquanto ridotti: si tratterà, infatti, della sola ipotesi in cui non vi sia nessuna decisione da prendere se non, appunto, quella di porre fine al matrimonio, salva – forse, ma il punto è incerto – previsione di un assegno di mantenimento per l’uno o per l’altra.

La separazione e il divorzio diretti davanti all’U.S.C., cioè senza il filtro dell’avvocato, si potrà fare a partire dal trentesimo giorno successivo alla legge di conversione.

Per il momento, dunque, sarà possibile rivolgersi all’avvocato per chiedere di definire la propria separazione consensuale o il proprio divorzio con la c.n.a. (convenzione di negoziazione assistita).

Si risparmierà? E se sì quanto?

Sì, si risparmierà, dato che non si dovranno più pagare le spese del contributo unificato. Per quanto riguarda le competenze dell’avvocato, si risparmierà sulla parte di assistenza relativa al tribunale, la quale verrà sostituita dalla procedura che si annuncia più snella davanti all’Ufficiale dello stato civile.

In pratica, non avere figli si rivelerà fonte di risparmio anche nel momento della fine del matrimonio.