Nonna paterna obbligata al mantenimento del nipote se il padre naturale è deceduto

Scritto il 22 Dicembre 2010 in Dc-Rapporti tra genitori e figli
Sensibile e originalissima sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trieste, emessa il 22 dicembre 2010.La madre ottiene la dichiarazione giudiziale di paternità sul figlio dopo il decesso del padre. Non solo: i giudici condannano la nonna paterna al mantenimento del nipote minorenne per 200,00 euro mensili.Decisione più che positiva e illuminante riguardo alla parificazione tra figli legittimi e naturali; completamente contro corrente in punto ai principi univocamente affermati dalla giurisprudenza (sia di legittimità che di merito) in materia di obbligo alimentare e di mantenimento a carico degli ascendenti, sotto un duplice profilo.

Primo: il consolidato orientamento della Cassazione esclude che dalla dichiarazione giudiziale di paternità conseguano vincoli giuridici tra il minore e i ‘nonni naturali’. Tale impostazione, sostengono invece i giudici triestini, dopo un accurato ed approfondito excursus  normativo, anche internazionale, è anacronistica e priva di solido e concreto fondamento giuridico nel nostro ordinamento, con riferimento sia alle norme di rango costituzionale che a quelle ordinarie regolatrici della materia.

Dev’essere riconosciuta, al contrario, ed in piena attuazione al disposto dell’art. 30 Cost., massima rilevanza giuridica al rapporto figli naturali-parenti del genitore naturale.

Secondo: è assodato principio giurisprudenziale che l’obbligo di mantenimento dell’ascendente sussiste (e dunque può essere invocato) solo nei casi in cui entrambi i genitori non provvedano e non siano in grado di farlo: se è uno soltanto dei genitori che si trova in tale condizione, l’obbligo dei nonni non scatta. Il Tribunale minorile triestino non si sofferma ad esaminare tale (peraltro determinante) profilo e dispone invece l’esatto contrario, divenendo così l’obbligo di mantenimento della nonna paterna sostitutivo rispetto a quello del di lei figlio deceduto.

In realtà, il dispositivo della sentenza parla letteralmente di “contributo alimentare” posto a carico della resistente e non di mantenimento, istituti che, come è pacifico, presentano natura, finalità, disciplina e presupposti diversi.

Pare, tuttavia, che i giudici triestini abbia inteso sancire un vero e proprio obbligo di mantenimento nel caso in esame. La motivazione, difatti, è per la maggior parte impregnata di considerazioni e riferimenti all’art. 277 c.c. nonché ai criteri determinativi del quantum dell’assegno di mantenimento ex art. 155 c.c. e relativa disciplina.

Oltretutto, anche il tenore e la natura stessa del procedimento, così come incardinato fin dalla domanda introduttiva della ricorrente, inducono a far concludere che quello sancito sia un vero e proprio obbligo di mantenimento.

T.M. Trieste