Nella vicenda, il Tribunale adito aveva accertato la paternità della minore, attribuendole il cognome del padre art. 262 cod. civ. La sentenza veniva impugnata da entrambe le parti. In particolare, la madre contestava l’attribuzione, del cognome del padre, i giudici di secondo grado respingevano l’appello essendo interesse della minore “portare, come i figli legittimi, e per non distinguersi da loro, il solo cognome del padre, e non essendovi ragioni di protezione dell’identità personale, non ancora maturata“.
La madre, portava, allora, la questione all’esame della S.C., sostenendo che la conservazione del cognome paterno, in ipotesi di gravi negligenze e trascuratezze, comporta o può comportare per il minore un grave danno e conseguentemente l’attribuzione del cognome dovrebbe poter essere condizionato dall’accertamento della correttezza del comportamento del padre, e ciò per i riflessi che il cognome avrebbe sulla psiche del minore.
In relazione a quanto sopra, la ricorrente solleva, pertanto, dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 262 c.c. per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ” laddove interpretato nel senso di escludere la grave negligenza del padre come presupposto per la concessione al minore del cognome della madre“.
Gli ermellini, ricordano che tale articolo demanda al giudice la valutazione circa le modalità di assunzione del cognome paterno, e “tale decisione deve essere assunta nell’esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi dell’art. 2 Cost“, escludono, pertanto, che il diritto del minore possa essere influenzato direttamente da valutazioni circa la correttezza del comportamento del genitore, con conseguente rigetto del dubbio di costituzionalità.
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