Scritto il 30 Settembre 2011 in Dc-Rapporti tra genitori e figli
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre che aveva domandato la riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli, asserendo che le sue condizioni economiche erano notevolmente peggiorate per l’avvenuta cessazione dell’attività di lavoro autonomo.
A fondamento della decisione, i giudici hanno confermato le precedenti motivazioni dei giudizi di merito adducendo che non è possibile disporre la riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli laddove sussistono forti elementi indiziari, tali da far ritenere che la nuova situazione non sia reale ma simulata e creata con l’inganno al fine di raggiungere lo scopo della rideterminazione dell’assegno.
(Cass., 30 settembre 2011, n. 20064)