Mantenimento figlio maggiorenne con contratto a termine

mantenimento del figlio maggiorenne che lavora
Scritto il 05 Giugno 2023 in Casi separazione e divorzio

Parliamo del mantenimento del figlio maggiorenne il quale lavora con un contratto a termine.
Tuo figlio maggiorenne ha finalmente trovato un lavoro, ma con un contratto a termine. Questa situazione potrebbe sollevare alcune domande per entrambi i genitori separati riguardo all’assegno di mantenimento. Che ne sarà, infatti, dell’obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne che, a suo tempo, sia stato posto a carico del genitore non convivente?

La questione deve essere affrontare alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 40282 del 15 dicembre 2021.
Questa sentenza ha confermato un approccio rigoroso nei confronti dei figli maggiorenni. Essa ha, infatti, stabilito che che l’obbligo del genitore di mantenere i figli persiste fino a quando il figlio non sia in grado di mantenersi autonomamente; ma allo stesso tempo i figli, dopo aver compiuto 18 anni, devono fare tutto il possibile per raggiungere l’autonomia economica.

Con questa sentenza, la Corte Suprema ha stabilito che anche un contratto a termine rappresenta un ingresso nel mondo del lavoro per il figlio.
Infatti, lo svolgimento di un lavoro retribuito dimostra la capacità del giovane di garantirsi un reddito adeguato e quindi di essere economicamente autosufficiente. Questo vale anche se il lavoro è svolto con un contratto a termine.

Quando il giovane entra nel mondo del lavoro, l’obbligo di mantenimento da parte del genitore si interrompe, poiché il giovane deve essere considerato autosufficiente. Naturalmente, ciò vale solo se il contratto prevede una retribuzione adeguata e ha una durata significativa.

 

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Il caso deciso dalla Cassazione sul mantenimento del figlio maggiorenne con contratto a termine 

Per chiarire la questione, consideriamo il caso deciso dalla Corte Suprema.
Un padre era obbligato a versare 400 euro al mese per il figlio maggiorenne, ma chiedeva al giudice di essere esonerato da tale obbligo. Ciò in quanto il figlio aveva ottenuto un lavoro volontario presso il Ministero della Difesa con un contratto a termine della durata di un anno, rinnovabile per altri quattro anni, con uno stipendio di 1.000 euro al mese.
La Corte d’appello ha respinto la richiesta, ritenendo che la natura temporanea dell’occupazione non giustificasse la sospensione dell’assegno. Al contrario, la Corte Suprema ha stabilito che il padre aveva il diritto di interrompere il pagamento dell’assegno, in base ai motivi che abbiamo esaminato.

 

Ma cosa succede se, alla scadenza, il contratto non viene rinnovato?
Riprenderà l’obbligo del genitore di corrispondere l’assegno?

La Corte risponde a questa possibile obiezione, osservando che la possibilità di perdere il lavoro è sempre presente, indipendentemente dal tipo di contratto o attività. Quello che conta, secondo la Cassazione, è che il figlio sia già entrato nel mondo del lavoro e sia in grado di essere autosufficiente.

Ma attenzione, la risposta è diversa per i lavori stagionali, di breve durata. Sempre in base all’orientamento della Cassazione, questo tipo di contratto non consente al figlio di diventare economicamente indipendente e, quindi, non comporta la sospensione dell’obbligo di mantenimento.

 

Se il figlio maggiorenne lavora con contratto a termine quando si può sospendere il pagamento dell’assegno? 

Questa domanda è fondamentale.
Il fatto che il figlio abbia cominciato a lavorare non legittima la sospensione automatica del pagamento.
Pe fare ciò occorre che l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento venga revocato ufficialmente.
Non conta, cioè, la realtà di fatto, ma occorre un provvedimento formale che supera il precedente nel quale era previsto detto obbligo.
Tale risultato può essere realizzato in due modi:

  • con un accordo raggiunto con l’altro genitore
  • ricorrendo al giudice qualora l’accordo non sia possibile.

Ma, attenzione!
Anche nel caso di accordo, occorre comunque che esso venga ratificato dal Giudice. Non basta un  accordo privato!

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