Moglie e marito fanno ricorso contro sanitari e Asl di Frosinone dopo che la donna dà alla luce una bimba con gravi malformazioni, nonstante una diagnosi di normalità morfologica del feto durante la gravidanza.
La non visualizazione del feto nella sua interezza durante l’ecografia morfologica (non erano visibili gli arti) non è imputabile ai sanitari, chiarisce la Cassazione, bensì alla limitatezza ed inidoneità delle attrezzature a loro disposizione. La Suprema Corte, tuttavia, con sentenza n. 15386 del 13 luglio 2011, dichiara la loro responsabilità in quanto comunque tenuti ad informare la paziente: dei limiti dell’accertamento operato, della possibile conseguente inesattezza della diagnosi elaborata e dell’opportunità di accedere a centri di più elevata specializzazione che, servendosi di strumenti diagnostici all’avanguardia, possono fornire un’analisi più approfondita e corretta. (L.B.)
“Il sanitario, qualora formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non hanno consentito, senza sua colpa, di visualizzare il feto nella sua interezza, ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio da parte di costei del diritto di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti”.