Un professore universitario aderiva ad una proposta commerciale, formulata da una Compagnia telefonica, che prevedeva l’accesso alla rete internet mediante connessione ADSL.
Detta Compagnia peraltro, dopo un’ iniziale attivazione del collegamento internet ADSL, decideva arbitrariamente di privare il docente della possibilità di usufruire del servizio: essa infatti, al fine di collegare un nuovo utente nello stesso stabile, ed atteso che detta installazione superava la capienza dell’impianto di derivazione, provvedeva ad applicare una apparecchiatura provvisoria che, di fatto, privava l’utente, per oltre nove mesi, della somministrazione del collegamento.
Solo grazie ad un ricorso azionato in via di urgenza ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. il servizio veniva ripristinato: di conseguenza, all’utente è stato riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale, come previsto dalle Condizioni Generali di Abbonamento della Compagnia telefonica, nonchè il danno esistenziale da questi subito, consistito nella pesante penalizzazione cagionata alla sua attività di docente presso l’Università “dalla lunga indisponibilità di uno strumento di comunicazione essenziale come è oggi il collegamento internet”.
Danno esistenziale esteso, secondo il giudice toscano, anche alla famiglia dell’utente (in particolare alla figlia, che utilizzava frequentemente il collegamento internet per motivi di studio), e dimostrato non solo grazie alle testimonianze, ma rilevabile persino per fatti concludenti.