Un uomo era rimasto senza un arto aseguito di un grave incidente stradale.
Moglie e figlia avevano domandato in giudizio il risarcimento dei danni non patrimoniali, anche esistenziali, loro derivati dalla grave invalidazione del congiunto. Data l’ esiguità della liquidazione ottenuta in primo grado, le stesse avevano proposto ricorso in appello, conseguendo un indennizzo di complessivi 45.000 Euro.
Ciò che spicca, in particolare, da questa sentenza, è il fatto che la corte d’appello romana ha ribadito la risarcibilità del danno esistenziale, pur dopo l’alto dictum dell’ 11 novembre 2008; risarcibilità che – ha sottolineato – non può venir meno anche a volere negare a detto genere di danno valore di categoria autonoma.
Nel caso deciso, i giudici romani hanno rilevato – del tutto condivisibilmente – che il pregiudizio di natura esistenziale subito dalla moglie del macroleso era stato dimostrato, anche per presunzioni; infatti, non poteva certo negarsi che ne fosse derivato, anche a suo carico, compromissione della “vita di relazione esistenziale e sessuale”.
Nessun dubbio, poi, per i giudici romani, circa la natura del pregiudizio riscontrato: “siamo qui al cospetto della deduzione (…) di un pregiudizio essenzialmente esistenziale, oltre che morale: pregiudizio senz’altro in astratto risarcibile giacché, come si legge in Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, ‘pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona’, diritto inviolabile la cui consistenza in questo caso non ha neppur bisogno di essere sottolineata, trattandosi di lesione attinente all’integrità del rapporto familiare, la cui tutela costituzionale si rinviene nell’articolo 29 e, più in generale, nell’articolo 2 della Costituzione”.