Luna di miele dal sapore un po’ amaro

Scritto il 13 Gennaio 2009 in Dc-Danno non Patrimoniale

Due coniugi acquistavano, in occasione del viaggio di nozze, un pacchetto turistico “tutto compreso” per un soggiorno di quindici giorni in Thailandia.

Giunti nel cottage indicato dal tour operator, gli sposi constatavano che lo stesso era collocato davanti ai motori dell’aria condizionata che alimentavano l’intero complesso alberghiero, nonché in prossimità delle prese d’aria di cucina e lavanderia.

Dopo aver trascorso tre notti insonni per l’ininterrotto disturbo acustico, i coniugi venivano trasferiti presso un’altra struttura la quale, tuttavia, era in fase di totale ristrutturazione e palesemente inidonea alla ricezione di ospiti.

I novelli sposi, dunque, per due giorni erano costretti a condividere l’uso della struttura, della spiaggia e della piscina con gli operai (ed i mezzi) dell’impresa edile, i quali si alternavano in tre turni di otto ore ciascuno, lavorando anche di notte con l’ausilio di luce artificiale.

Dopo aver protestato (inutilmente) per l’ulteriore disagio, i due si trasferivano – a loro spese – presso un hotel non compreso nel catalogo di viaggio ma, a causa di tale esborso imprevisto, superavano il limite di utilizzo della carta di credito con conseguente blocco della stessa

Il Tribunale di Salerno, accertata la responsabilità del tour operator, ha accolto le domande dei coniugi volte al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata“, quest’ultimo definito quale pregiudizio rappresentato dal disagio apprezzabile e dalla seria afflizione del viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conformemente alle proprie aspettative ovvero come stress e minor godimento della vacanza.

La risarcibilità del danno non patrimoniale è stata affermata non solo con riferimento al d.lg. 17.3.1995, n. 111, ma anche all’art. 2 Cost. in quanto, ad opinione del giudice, si tratta di un danno arrecato in violazione del diritto costituzionalmente garantito ad esplicare la propria personalità anche in vacanza, intesa quale luogo privilegiato di ricreazione e rigenerazione della persona, oltre che di manifestazione delle sue attività realizzatrici, specie se connesse ad un’esperienza cosi emotivamente significativa nel percorso di vita di una persona come il viaggio di nozze.

Tale danno, che è chiaramente di tipo esistenziale, è stato liquidato – in via equitativa e tenuto conto della natura e dell’ambito temporale del pregiudizio subito – con la somma (di certo non elevatissima) di € 4.000,00 per ciascun coniuge. (Antonello Negro)

Visualizza il testo integrale