Ad un minore portatore di handicap veniva negato il diritto ad avere un insegnante di sostegno durante l’orario scolastico.
Il Tar Puglia – con l’apprezzabile sentenza qui di seguito riportata – ha accertato l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione Scolastica ed ha rilevato che negli anni precedenti il minore aveva già usufruito di tale servizio, non più rinnovato nonostante l’aggravamento delle condizioni di salute dell’allievo.
I giudici, quindi, hanno accolto la domanda proposta dai genitori del minore volta ad ottenere il risarcimento del danno esistenziale subito (pregiudizio che è stato correttamente distinto dal danno biologico).
Il Tribunale, in particolare, ha identificato tale danno nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione di un diritto della personalità produce ed ha osservato che il comportamento dell’Amministrazione Scolastica ha pregiudicato il già precario livello di integrazione sociale del minore con gli altri bambini, con conseguente aggravamento del senso di insicurezza e del livello di autostima, nonché del senso di emarginazione.
Si sottolinea che il Tar Puglia non ha fatto alcun riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2008, preferendo richiamare la decisione del Consiglio di Stato n. 125/2006. (Antonello Negro)