Il caso di specie sottoposto all’attenzione della SC si riferisce alla situazione di un genitore che aveva ottenuto -in sede di merito- l’esonero dall’obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni. Successivamente però, l’ex moglie aveva reclamato il decreto in questione ottenendo il ripristino della precedente situazione. In particolare, in quella sede i giudici rilevavano: “non è stato adeguatamente provato il raggiungimento da parte delle figlie della piena autonomia economica”.
Avverso tale decreto, il padre ricorrente propone ricorso per Cassazione e lamenta sostanzialmente che la Corte d’appello ha basato il suo convincimento unicamente sulle risultanze dell’interrogatorio libero reso dalle figlie, (più che trentenni e già avviate all’intrapresa di attività lavorative confacenti al titolo di studio conseguito) disattendendo, senza alcuna motivazione, le richieste istruttorie ( tra cui l’ordine di esibizione della documentazione fiscale e bancaria).
Gli ermellini, dopo aver richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “l’obbligo del genitore, (…) di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, ma persiste finchè non abbiano raggiunto l’indipendenza economica attraverso un’attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza” affermano che, corollario di tale principio è che l’espletamento di un lavoro precario, limitato nel tempo, non permette di ritenere raggiunta l’ indipendenza economica, la quale richiede una prospettiva di concreta continuità.
Nell’ipotesi in esame, i giudici del merito -osserva la Cassazione- pur tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale evidenziato, non hanno applicato correttamente i principi che presiedono alla distribuzione dell’onere della prova ed al diritto riconosciuto a ciascuna parte di poter assolvere ad un tale onere poiché, non è stata concessa all’ex marito la possibilità di far valere il suo diritto provando i fatti che ne costituiscono il fondamento; e per di più senza alcuna motivazione in merito.
Il ricorso del padre viene, pertanto, accolto con rinvio ad altra Corte d’Appello.
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