Due studenti si rivolgevano ad una società al fine di reperire un Istituto scolastico presso il quale sostenere l’esame di maturità.
I due giovani, tuttavia, dopo aver effettuato l’iscrizione presso la scuola individuata, non potevano sostenere l’esame in quanto l’Istituto non aveva ottenuto dal Ministero la c.d. parità scolastica (per carenza dei necessari requisiti).
Accertata la responsabilità per inadempimento contrattuale di entrambi i convenuti, il Tribunale di Genova ha esaminato il danno non patrimoniale (di tipo esistenziale) lamentato dagli attori.
Dopo aver richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008, il Tribunale ha evidenziato che anche se in detta sentenza si afferma che non si può far riferimento ad una “generica sottocategoria denominata danno esistenziale”, è comunque compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato dal soggetto danneggiato – a prescindere dal nome attribuitogli – individuando quali lesioni di interessi meritevoli di tutela si siano verificate e provvedendo, se del caso, alla loro riparazione.
Nel caso di specie il danno esistenziale è stato correttamente individuato nell’impossibilità di sostenere l’esame di maturità (e non già nella mancata promozione) e, in particolare, nel vulnus al percorso di studi intrapreso dagli studenti i quali hanno visto sfumare le proprie aspirazioni di terminare (nei tempi previsti) il ciclo della scuola media superiore ed hanno dovuto rinviare l’esame con la prospettiva di dover compiere ulteriori sforzi per la relativa preparazione. L’ingiustizia costituzionalmente qualificata è stata individuata nella violazione dell’art. 34 Cost.
Il danno patito dagli attori è stato liquidato – in via equitativa – con la somma di € 1.500,00 ciascuno, somma determinata facendo riferimento ad un parametro di tipo economico costituito dal presumibile utile che gli studenti avrebbero conseguito se avessero portato a termine un anno prima il ciclo di studi. (A.N.)