E’ notizia di questi giorni (giugno 2009) che il tribunale di Milano ha proceduto alla rielaborazione dei valori tabellari già in uso (e costituenti, come noto, linee guida seguite da numerosi altri uffici giudiziari). Tale rielaborazione coinvolge favorevolmente anche la componente del danno morale, alla quale viene riservata considerazione autonoma:
Alla luce delle tabelle sopra menzionate, è chiaro come la tesi della somatizzazione sia stata respinta dall’Osservatorio: il danno biologico non assorbe il danno morale.
Si tratta, in realtà, dell’interpretazione “autentica” che le sezioni semplici vanno offrendo delle SS.UU. 26972/2008; basta citare la recentissima decisione Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009 n. 11701 (Pres. Varrone, rel. Petti): “i danni morali consequenziali (…) restano estranei alla definizione complessa del danno biologico” (Buffone 2009, personaedanno.it).
La tesi della somatizzazione cui fa riferimento l’autore – nei primi mesi successivi alla svolta unitaria – aveva dato modo agli uffici di liquidazione delle compagnie assicuratrici di negare in toto il risarcimento del danno morale.
Sembra, dunque – questa, perlomeno, è la speranza che infonde l’intervento milanese – che il danno morale stia ricevendo la giusta riequilibratura.
Ma, vediamo cosa prevedono esattamente le nuove tabelle.
Nella relazione di accompagnamento predisposta dall’ Osservatorio per la giustizia civile di Milano si legge della “inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale”.
Sulla base di tale premessa, e pur recependo l’impostazione unitaria che vede risarcibile il danno non patrimoniale, piuttosto che separate tipologie di pregiudizio, l’Osservatorio propone la liquidazione congiunta:
– del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti atomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari
– e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta di pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
– cd. danno biologico standard;
– cd. personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico;
– cd. danno morale.
La struttura delle nuove tabelle è, quindi, la seguente:
(i) previsione di un valore medio per ogni singolo punto di invalidità accertata in sede medico-legale, maggiorato rispetto al vecchio punto di invalidità permanente biologica, e comprendente altresì una presunta sofferenza soggettiva. Mentre prima, cioè, il valore del punto veniva parametrato alla sola componente biologica, nel previsto punto medio di nuova generazione vi è compresa, altresì, una quota a copertura della sofferenza interiore collegata a quella lesione. Non più, dunque, valore punto biologico, ma valore punto non patrimoniale, comprensivo delel due voci biologica e sofferenziale;
(ii) previsione di una quota di incremento del punto medio, per la sofferenza interiore, secondo la seguente scala: – in relazione a lesioni anatomo-funzionali comprese tra l’1% e il 9%: aumento fisso del 25%; – in relazione a lesioni comprese tra il 10% e il 34%: aumento dal 26% al 50%; – per le lesioni macro, comprese tra il 35% ed il 100%, aumento fisso del 50%;
(iii) previsione di incremento percentuale (con un tetto massimo) per operare la personalizzazione, “laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate”.
Viene, quindi, prevista la possibilità di uno sconfinamento oltre i valori massimi della personalizzazione “in relazione a fattispecie del tutto eccezionali”.
Tale impianto tabellare darebbe luogo – come ancora si legge nella relazione dell’Osservatorio – ad una maggiorazione media di circa il 25% rispetto alle tabelle precedenti, rivalutate al 2008.