La prima applicazione delle tabelle milanesi 2009 di cui si abbia notizia è del giudice Salvetti di Torino.
Oltre a ritrascrivere il testo integrale della relazione illustrativa delle nuove tabelle (si ricorda che queste sono state messe a punto dall’Osservatorio per la giustizia civile di Milano nell’aprile del corrente anno), la sentenza fissa un punto significativo.
Il Tribunale di Torino – questo è quanto si legge – “aderisce a tale orientamento applicativo, in ambito di responsabilità civile”, ma si riserva di valorizzare il pregiudizio discendente da illeciti plurioffensivi.
Qualora, cioè, l’illecito determini la “lesione concorrente di diritti costituzionali fondamentali diversi dal diritto alla salute, ma incidenti sulla dignità morale dell’individuo (ad esempio, lesione del diritto alla famiglia ex art. 29 Cost., all’onore, etc.)”, il tribunale torinese accorderà un surplus di risarcimento; e lo farà personalizzando il danno non patrimoniale, ovverosia, attribuendo alla vittima un aumento del quantum liquidato a titolo di DNP. Alla base di tale ulteriore personalizzazione va, infatti, considerata – precisa il giudice – la maggiore gravità del danno discendente dalla plurioffensività dell’illecito.
Il tutto, comunque, senza prescindere dal riscontro della rilevanza del danno e della gravità dell’offesa, e tenuto presente che si tratta sempre di un unico DNP.
Ancora una volta, dunque – come già constatato in più di una occasione nella law in action del dopo 11 novembre, assistiamo ad un atteggiamento ossequioso rispetto al ‘nuovo corso’; con, d’altra parte, un evidente sforzo riabilitativo per le voci retrocesse.
In concreto, nella fattispecie decisa, il giudice piemontese ha attribuito – a fronte di un danno biologico accertato di 33 punti permanenti – un dnp pari a euro 163.946 (età della vittima, 39 anni), cifra già comprensiva – leggiamo “della quota tabellare di sofferenza morale presumibile”.
A tale cifra viene però aggiunta una “ulteriore maggiorazione a complessivi Euro 180.340,6 tramite aumento del 10% onde personalizzare la liquidazione in considerazione dell’afflittività delle menomazioni, con particolare riferimento, in concreto, alla perdita della funzione sessuale ed alla segnalata usura in termini di maggior affaticamento per le attività sportive e lavorative comportanti la prolungata stazione eretta”.
In definitiva, le ripercussioni relazionali/esistenziali sono state stimate pari ad una posta risarcitoria di circa 17.000,00 euro.