Nuove regole sull’assegno di divorzio

Assegno di divorzio nuove regole
Scritto il 11 Settembre 2018 in Divorzio e Separazione

(aggiornamento marzo 2022)

Nuove regole per stabilire se spetta o meno l’assegno di divorzio all’ex coniuge.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno finalmente dettato nuove regole sull’assegno di divorzio.

E’ dal 2017 che il tema dell’assegno di divorzio è al centro dell’attenzione. Questo perchè nel luglio 2017 la Cassazione modificò improvvisamente l’orientamento consolidato da decenni, stabilendo – in poche parole – che ha diritto all’assegno divorzile soltanto il coniuge non economicamente autosufficiente.

Prima, invece, aveva diritto all’assegno anche l’ex coniuge economicamente autosufficiente il quale – ciò nonostante – non  era in grado con i propri mezzi di conservare il precedente tenore di vita (quello goduto durante il matrimonio).

Per capire bene cosa aveva stabilito la Cassazione nel 2017 riguardo all’assegno di divorzio, rinvio a questo mio articolo di circa un anno fa.

Ed ecco la novità: questa volta a parlare sono le Sezioni Unite, cioè il massimo organo giudiziario. Le indicazioni date dalle Sezioni Unite sono dotate di particolare valore e, dunque, non dovrebbero venire messe in discussione successivamente (quanto meno per un certo  tempo).

Bene, la super decisione è dell’aprile 2018. È una decisione lunghissima, che ripercorre tutte le tappe della storica discussione su quando spetti l’assegno divorzile.

Qui interessa vedere qual è il succo del discorso. Vediamo dunque.

 

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Quando spetterà, d’ora in avanti, l’assegno di divorzio? In presenza di quali elementi?

 

Punto primo: quello che ha stabilito la Cassazione nel 2017 non vale più. Dunque, il fatto di essere economicamente autosufficiente non esclude il diritto a percepire l’assegno dall’altro coniuge più abbiente. 

Es. La donna pensionata, come pure l’impiegata che guadagna 1.200 euro al mese, o anche la libera professionista nel momento in cui divorzia dal marito imprenditore o professionista o percettore di una pensione d’oro, può ben pensare di chiedere al giudice la liquidazione dell’assegno divorzile.
Eliminiamo dunque, un primo dubbio: il fatto di percepire un reddito non fa venir meno, di per sè, il diritto all’assegno. Il criterio dell’autosufficienza economica, in altre parole, non regna più incontrastato.
Questo però non vuol dire che l’assegno spetti sempre, in tutti i casi, ovviamente.
Proseguiamo.

Punto secondo: lo scioglimento del vincolo coniugale che si realizza con il divorzio non significa che da quel giorno le scelte fatte dai due coniugi durante la vita matrimoniale perdono ogni rilevanza.
Così, per esempio, se una donna si è occupata dei figli e della casa, mentre il marito ha pensato al lavoro, creando e sviluppando un’azienda o dedicandosi ad una libera professione, bisognerà tenere conto del contributo di lavoro dato dalla moglie. È stato il lavoro di entrambi, pur diverso, a consentire il tenore di vita che l’intera famiglia godeva al momento della separazione.
Il passato, insomma, o meglio, le scelte del periodo matrimoniale hanno il loro peso.

E, ugualmente, contano la durata del matrimonio e l’età del coniuge richiedente. Pensiamo ad una donna di 55-60 anni che – come nell’esempio di prima – si è dedicata alla famiglia: quali chances avrà di trovare un lavoro dopo il divorzio?

 

Bene, detto questo, come si fa a capire nella pratica se l’interessato/a potrà vedersi riconosciuto l’assegno di divorzio?

È possibile, cioè, prevedere anticipatamente l’esito della domanda o ci ritroviamo, ancora una volta, di fronte ad una sentenza che afferma tanti principi altosonanti ma all’atto pratico rimette tutto alla discrezionalità del giudice?

La Cassazione indica il seguente criterio operativo:

a) raffronto tra le rispetive condizioni economiche

si parte dal raffronto tra la condizione economica dei due ex coniugi per vedere se vi è una disparità. È chiaro che soltanto in questo caso, si può andare oltre nel ragionamento.
Ipotizziamo, dunque, che venga riscontrata una disparità sostanziale. Ci annotiamo a quanto ammonta questa differenza di redditi.

b) ricerca delle cause della disparità tra i redditi

A questo punto dobbiamo accertare quali siano state le cause di questa disparità di condizione economica, tenendo conto che può trattarsi di ragioni legate alla persona ma anche di ragioni legate alle scelte fatte dai coniugi durante la vita familiare, scelte che hanno comportato una attribuzione di ruoli diversi, incidenti comunque sulla formazione del patrimonio comune o di uno dei due.

Si prenda il caso della donna, pur laureata, che ha rinunciato ad una carriera personale per dedicarsi alla famiglia, e che in tal modo abbia favorito il raggiungimento da parte del coniuge di una significativa posizione economico-sociale. Se questo si è verificato, il giudice dovrà attribuire un peso al contributo della moglie, e conseguentemente attribuire a questa il diritto all’assegno e non importa che ella abbia un lavoro e un’entrata autonoma.

Ipotizziamo, invece, il caso di marito e moglie i quali abbiano compiuto scelte indipendenti nell’ambito lavorativo-professionale e che si siano realizzati ciascuno per conto proprio o, piuttosto supportandosi a vicenda; e che ciò nonostante la posizione raggiunta d lui sia alquanto più florida. Qui è chiaro che la disparità economica dipende da cause sterne alle scelte della coppia e sarà allora improbabile per il coniuge meno abbiente ottenere un assegno di divorzio.

La valutazione andrà dunque fatta caso per caso, con una ricostruzione certosina di tutti gli aspetti rilevanti; compito questo spettante all’avvocato.

D’ora in avanti, dunque, sarà buona regola per il coniuge che intenda chiedere il divorzio, sottoporre all’avvocato divorzista di fiducia la propria situazione per il vaglio approfondito della spettanza dell’assegno a sè o dell’eventuale spettanza di esso all’altro coniuge.

Guarda anche questo video sull’argomento: