Le ingiurie su facebook vanno risarcite

Scritto il 02 Marzo 2010 in Dc-Danno non Patrimoniale

Un ragazzo e una ragazza si conoscono tramite il social network “Facebook“, e tra loro ha inizio una relazione.

Al termine della storia sentimentale, voluta dal primo dei due, i ragazzi continuano ad interagire, atteso l’invio da parte della giovane, sempre a mezzo “Facebook”, di nuovi messaggi all’indirizzo di lui.

Questi però decide di mettere fine alla ricezione di “messaggi di amicizia” da parte della ex, pubblicando un messaggio, ad essa destinato, giudicato a ragione offensivo dell’onore e della reputazione di quest’ultima.

Il messaggio descriveva infatti in modo ingiurioso, se non diffamatorio, una imperfezione fisica di cui la giovane era affetta, nonché le abitudini sessuali della medesima, così intendendo esprimere la richiesta di non ricevere più alcuna comunicazione da parte della stessa.

Citato in giudizio al fine di ottenere il ristoro “del danno morale soggettivo ovvero del danno non patrimoniale” cagionato alla ragazza dalle sopra descritte offese, il giovane da un lato negava la riconducibilità a sé del messaggio incriminato, dall’altro invocava la scriminante dell’avere reagito ad un presunto “comportamento persecutorio” della ragazza a seguito dell’interruzione del rapporto tra i due.

Il giudice lombardo ha accolto le richieste dell’attrice, così ritenendo fondata la provenienza e diffusione del messaggio offensivo da parte del convenuto, sulla base del duplice assunto: a) della “nota impossibilità di registrazione nel social network a nome di un utente già registrato”, b) della “assenza di formali denunzie del convenuto concernenti eventuali e non dimostrati furti di identità”.

Atteso il limite della domanda attrice (tesa al ristoro del solo “danno morale soggettivo” quale transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima), e ribadita in ogni caso la generale risarcibilità dei danni non patrimoniali sofferti ogni qual volta che vengano lesi valori di rilievo costituzionale (nella specie, “la reputazione, l’onore, il decoro della vittima”), il Tribunale di Monza ha riconosciuto alla giovane la somma di Euro 15.000 “a titolo di danno morale ovvero non patrimoniale”. (Paolo Russo)

Il testo della sentenza è tratto da personaedanno.it

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