L’assegno per il figlio è soltanto per il figlio

Scritto il 04 Maggio 2009 in Dc-Rapporti tra genitori e figli Dc-Separazione e divorzio

Il divorzio di Ilona Staller e le ripetute battaglie giudiziarie per l’affidamento del figlio continuano ad occupare le cronache. L’ultimo atto è rappresentato da questa sentenza della Cassazione, la quale riveste particolare interesse: non tanto per la notorietà dei protagonisti, quanto invece per i profili giuridici affrontati e per i principi affermati, in parte innovativi.

Al centro di questa pronuncia è la questione del mantenimento di Ludwig, ormai prossimo alla maggiore età. Valga ricordare che la regolamentazione dell’affidamento di Ludwig ha subito, nel tempo, ripetute variazioni, essendosi passati – a voler considerare soltanto la fase del giudizio divorzile – (i) dall’affidamento al solo padre con obbligo per ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento diretto nei tempi di rispettiva permanenza presso ciascuno, (ii) all’affidamento alla sola madre, fermo l’obbligo di mantenimento diretto per ciascun genitore; (iii) fino alla revoca della previsione di mantenimento diretto con la determinazione di un assegno a carico del padre di appena 15.000,00 euro mensili a decorrere dall’ottobre 1998 (la sentenza che disponeva tale radicale mutamento interveniva nel settembre 2007).

In tale situazione, è il ricorso dell’obbligato, sig. Koons, ad offrire alla S.C. il pretesto per alcune affermazioni di rilievo.

(a) La prima è questa. Il giudice di merito è tenuto ad indicare gli elementi considerati nella determinazione del quantum del mantenimento destinato ai figli, mentre non può limitarsi a dare conto dell’avvenuto raffronto tra le condizioni reddituali dei due genitori. Nella specie, i 15.000,00 euro mensili erano stati stabiliti a carico del padre, senza neppure considerare quali fossero le esigenze di vita del figlio. E’ la prima volta, in effetti – da qui il rilievo di tale parte della decisione – che la corte di legittimità sancisce la imprescindibilità di tale parametro valutativo, stabilito – valga rammentarlo – statutariamente nel nuovo art. 155, IV comma n. 1 c.c.; e si consideri, anzi, che tale criterio valutativo è posto in primo piano nella previsione codicistica, ove appunto si legge che “il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico (…) da determinare considerando  le attuali esigenze del figlio“.

(b) Da sottolineare, poi, la perentorietà con cui – riguardo al profilo appena considerato – la Corte conclude, di fatto recependo e prestando ascolto (fatto non così usuale) alle grida di aiuto che spesso provengono dai padri separati e pesantemente onerati dagli obblighi economici: non si può trasformare surrettiziamente l’apporto al mantenimento del figlio in un contributo anche per l’ex coniuge. Un monito dunque per i giudici di merito, chiamati a contemperare gli interessi di tutti i protagonisti della vicenda separativa

(c) Ulteriore dato significativo. La retrodatazione della decorrenza dell’assegno (che sia stato incrementato) deve venire motivata dal giudice del merito, specie allorchè il nuovo ammontare venga stabilito alla luce di accertamenti peritali limitati alla condizione economica attuale delle parti; senza conoscere cioè quale fosse la condizione precedente.

(d) E, infine, non meno significativa la valorizzazione dell’ incidenza degli oneri economici derivanti dalla nascita di altri figli dell’obbligato. Tale motivo di censura del papà di Ludwig, in realtà, non viene accolto per difetto di specificità; nondimeno, la Cassazione osserva che la doglianza è pertinente in linea di principio (r.r.).

Il testo della sentenza è tratto da personaedanno.it