“Dal reticolo normativo emerge che il tutore deve essere persona idonea a ricoprire l’ufficio (art. 348 c.c.), in grado di curare la persona incapace oltre che il suo patrimonio (art. 357 c.c.).
Laddove, quindi, emergano scompensi gestionali, è prevista anche d’ufficio la rimozione e l’esonero dall’incarico (artt. 383 e 384 c.c.).
Nella specie, la tutrice del figlio interdetto **(di anni 47), \, di anni 86, deve essere esonerata dall’incarico considerando, non solo l’età oltremodo avanzata (art. 352, n. 5, c.c.), ma anche le sue compromesse condizioni fisiche e mentali, incidenti negativamente sull’espletamento dell’ufficio tutorio.
Dal primo punto di vista, dal referto medico in data 16 aprile u.s., emerge che la paziente presenta un “quadro compatibile con la demenza di grado medio, con presenza di disturbi comportamentali” ed inoltre “insufficienza cardio-respiratoria acuta da grave scompenso cardiaco congestivo in portatrice di flutter striale cronico”.
A completamento del quadro, si osservi quanto emerge dal referto di Villa Pineta in data 26 febbraio us.: la paziente “presenza completo disorientamento T/S e deambula solo con walker e aiuto di una persona. La paziente non è in grado di attendere alle necessità della vita quotidiana e necessità di assistenza continuativa”.
In definitiva, la tutrice va sostituita nell’incarico ed in sua vece, in difetto di parenti prossimi idonei all’incarico, va nominato un professionista di fiducia nella persona dell’avv. Sonia Bartolini del foro di Pavullo”.
“La nuova tutrice avrà il preliminare incarico di promuovere giudizio di revoca dell’interdizione (c.d. disinterdizione; art. 429 c.c.), con contestuale richiesta di nomina di un amministratore di sostegno a beneficio di NN.
Nonostante che in concreto la causa che determinò la pronuncia di interdizione del disabile (affetto da “oligofrenia fenil piruvica”) non sia cessata, va considerata l’opportunità di intendere gli istituti di protezione dei disabili in termini consentanei rispetto alla filosofia sottesa alla nuova normativa approvata nel 2003 (l. n. 6 del 2004), che impone la minore limitazione possibile della capacità di agire, posta in correlazione alle esigenze del beneficiario, nei termini minimi indispensabili (art. 1 l. n. 6 del 2004).
Nell’ordinamento, la capacità di agire costituisce la regola, mentre la sua limitazione è necessitata solo da concrete ed individualizzate esigenze di protezione del disabile, cosicché interdizione ed inabilitazione sono istituti che rivestono un ruolo ormai marginale e residuale nell’ordinamento, mentre la vera stella polare in materia di protezione dei disabili è rappresentata dalla nuova figura dell’amministrazione di sostegno, un istituto che riverbera i suoi effetti anche sull’interpretazione del procedimento di revoca di interdizione ed inabilitazione, che va favorito ed incentivato per renderlo conforme con la direttiva fissata dall’art. 1 della l. cit.
Gli atti di questo procedimento vanno infine trasmessi al P.M. sede centrale affinché insti per l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno nei confronti di \, nata a Pievepelago il 23 ottobre 1923 ed ivi residente, via Borracce, n. 12.”