La sentenza della cassazione che inaugura la responsabilità civile eso-familiare – Cass., sez.III, 11 novembre 1986, n. 6607

Scritto il 26 Agosto 2000 in Dc-Danni ai Familiari

11/11/2000

Una sentenza storica, in un certo senso, poichè inaugura – in sede di legittimità- la responsabilità civile eso-familiare, riconoscendo, per la prima volta, il diritto del coniuge al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errore medico dal quale era derivata l’impossibilità della moglie di avere rapporti sessuali.

In primo grado, la domanda risarcitoria del marito era stata rigettata, poichè – questo fu l’anacronistico giudizio del tribunale- si era trattato di un danno soltanto riflesso, ovvero derivato a prorpia volta dal danno subito dalla consorte.
La Cassazione ribalta tale orientamento, ricollegandosi ai recenti (all’epoca) approdi giurisprudenziali sul danno biologico.
Il danno biologico (questa, in estrema sintesi, la costruzione logico-giuridica confezionata dalla corte di legittimità) consiste nella lesione del diritto alla salute, diritto della persona costituzionalmente tutelato dall’art. 32 della Costituzione: il risarcimento va apprestato per il fatto in sè della lesione in quanto diritto primario e fondamentale della persona, indipendetentemente dall’esistenza di un danno patrimoniale o morale soggettivo.
Stesso discorso- prosegue la Corte- va fatto per il diritto di ciascun coniuge ai rapporti sessuali con l’altro coniuge: si tratta, anche in questo caso, di un diritto della persona, consistendo in un modo d’essere della persona nella famiglia, formazione sociale tutelata dall’art. 29 Cost. nella quale l’individuo svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).
Tale diritto va equiparato al diritto alla salute e conseguentemente dotato di protezione risarcitoria in caso di lesione.
E ciò a prescindere dalla qualificazione di esso in termini di danno patrimoniale o non patrimoniale.
Ecco, allora, il vecchio ordine patrimonialistico del diritto privato che viene scardinato, la persona entra nel codice civile, il diritto privato si personalizza; l’art. 32 della Costituzione esce dall’oscurità e diviene diritto vivente.

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