Il Ministero dell’Istruzione è tenuto a risarcire i danni subiti da uno studente durante l’orario di scuola. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza 9542/2009 che ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto ai genitori di un ragazzo il risarcimento per i danni subiti dal proprio figlio durante una lezione di educazione musicale.
Un compagno infatti lo aveva colpito con una gomitata mentre era intento a suonare il flauto procurandogli la rottura di due incisivi. L’Amministrazione si è difesa sostenendo che pur essendo l’insegnante presente alla lezione l’incidente era stato determinato al comportamento repentino e quindi inevitabile di un altro allievo.
La Cassazione nel confermare la condanna ha affermato che per superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di porre in essere un intervento correttivo “dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno maè necessario anche dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari e organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale”.