Aggiornamento del 21 settembre 2022
La perdita dell’animale d’affezione merita il risarcimento?
È questa una delle questioni più discusse tra gli studiosi della responsabilità civile: sì o no al risarcimento del danno subito per la perdita dell’amato cagnolino (o del gatto o del cavallo, dell’animale d’affezione, insomma)?
Il no secco della Cassazione
È difficile da credere, eppure le Sezioni Unite della Cassazione, con un decisione sotirca del novembre 2008 negarono che la perdita dell’animale domestico rappresenti un danno risarcibile. E questo perché si tratterebbe di un pregiudizio non serio, non derivante dalla lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito.
In altri termini e per semplificare, il rapporto tra uomo e animale, e il sentimento che vi è spesso collegato non sarebbero degni di considerazione, da parte dell’ordinamento.
Qualcosa non torna nella negazione del risarcimento per la perdita dell’animale d’affezione
Tale impostazione, però, mostra incongruenze evidenti solo che si rifletta attentamente su questo.
Se qualcuno uccide l’animale altrui, per cattiveria e dunque con dolo, o comunque senza che ve ne sia necessità, pone in essere un reato, penalmente sanzionato dall’art. 544 bis cod. pen. Stesso discorso per il maltrattamento come prevede il successivo art. 544 ter cod. pen.
E detti reati vengono contemplati dal legislatore penale sotto la rubrica “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”.
Ecco, dunque. Il legislatore penale tiene nella giusta considerazione questo sentimento, a differenza di quanto ha, invece, ritenuto il massimo organo di giustizia civile.
In realtà, leggendo con attenzione la sentenza delle Sezioni Unite del 2008, uno spiraglio si intravede per la risarcibilità di questo genere di danno.
La sentenza infatti prevede, in generale, che vada risarcito il danno non patrimoniale che derivi da un reato. In altre parole, alla vittima di un reato spetta il risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito proprio a causa di quel reato.
Pertanto, la persona che abbia perduto il proprio cagnolino a causa malvagità di qualcuno che lo ha ucciso, potrà reclamare il giusto risarcimento.
Ma se la morte o il ferimento dell’animale sono causati senza malanimo, cioè per colpa e, dunque, al di fuori dell’ipotesi di reato, il risarcimento dovrebbe essere negato (secondo la linea adottata l’11 novembre 2008).
Amores Perros: il caso del cagnolino morto perchè caduto sotto il parquet
Ricordate il film di Inarritu, Amores Perros ? Ecco, lì, il cagnolino di Valeria, una delle protagoniste, cade in una fessura del pavimento in parquet, e non riesce a tornare fuori, finendo con l’essere divorato dai topi. Ecco, in un caso del genere – che si configura come inadempimento contrattuale (il pavimento presentava difetti costruttivi) – l’indennizzo non potrebbe spettare. Eppure, la bestiola è pur sempre morta e il povero ‘padrone’ ne ha subito i contraccolpi morali e senz’altro esistenziali.
Sentenze favorevoli al risarcimento della perdita dell’animale d’affezione
La giurisprudenza recente è comunque intervenuta a riequilibrare le cose; ricordo, in particolare, la pronuncia del tribunale di Rovereto, del 18 ottobre 2009 (giudice Caterbi) (leggibile per esteso in www.personaedanno.it) che ha risarcito con 3.000 euro ciascuno, una coppia di giovani sposi che aveva perduto l’ amatissimo cane affidato in custodia ad un albergo per animali. Il Tribunale trentino ha così affermato che “Nell’ipotesi di maltrattamento di animali, il danno non patrimoniale riconducibile alla perdita di animale di affezione è risarcibile, per essere il sentimento di affezione nei confronti degli animali dotato di valore sociale tutelato dalla l. n. 281 del 1991 e dall’art. 2 cost. quale diritto inviolabile” ed ha fatto così rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta.
Nel 2011, il Tribunale di Bari ha riconosciuto il diritto al risarcimento al proprietario di un cane qualificandolo come diritto inviolabile in quanto ad essere leso fu il diritto di proprietà: “Va riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita di un animale d’affezione (nella specie, cane), trattandosi di violazione del diritto di proprietà, rientrante nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona, purché venga allegata e provata la sussistenza di un rapporto consolidato tra il proprietario e l’animale”.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 1 luglio 2014 ha riconosciuto il risarcimento subito da due donne per la perdita di due gattine, uccise da un vicino di casa con la pistola.
Nel caso deciso, il tribunale ha peraltro precisato che tale risarcimento spettava in quanto il danno era derivato da reato.
Tale orientamento è conforme a quello espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2008. Esso è stato confermato anche dal Tribunale di Parma, con sentenza del 2 maggio 2018.
La pronuncia della Cassazione del 2018: ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione è di nuovo intervenuta nel 2018, confermando la decisione del 2008. Dunque, nessun risarcimento del danno non patrimoniale salvo che la perdita dell’ animale d’affezione sia dipesa dalla malvagità altrui e non dalla semplice colpa. Resta ovviamente la risarcibilità del danno causato da reato.
Guarda il video qui sotto per ascoltare l’autorevole parere del Prof. Paolo Cendon sull’argomento.