La nuova legge sull’affidamento condiviso (L.n.54/2006)

Scritto il 24 Gennaio 2006 in Dc-Rapporti tra genitori e figli

Stralcio delle principali innovazioni introdotte dalla nuova legge sull’affidamento condiviso, tratto da “Il Sole 24 Ore” del 25 gennaio 2006

Affidamento condiviso (articolo 1).

Il giudice adotta i provvedimenti nei confronti dei figli dei separati nell’interesse morale e materiale della prole.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori siano affidati a entrambi i genitori o stabilisce a quale genitore affidare i minori, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando la misura e le modalità di presenza presso ciascun genitore e il modo nel quale ciascuno deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
Prende atto di eventuali accordi fra i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

Affidamento esclusivo (articolo 1).

Il giudice può disporre l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori con provvedimento motivato dal fatto che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può chiedere l’affidamento esclusivo.
Il giudice, se accoglie l’istanza, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi i diritti del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Ascolto del minore (articolo 1).

Il giudice può disporre l’ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni. Ascolto del minore possibile anche se di età inferiore, ma capace di discernimento.
Assegnazione della casa familiare (articolo 1).

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli.
Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici fra i genitori, considerando anche l’eventuale titolo di proprietà.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno se l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio l’altro coniuge può chiedere la ridefinizione degli accordi se il mutamento interferisce con le modalità di affidamento.
La revoca del diritto di godimento della casa coniugale non è automatica, ma deve essere chiesta con ricorso dall’altro coniuge: sarà il giudice a valutare la richiesta di revoca, tenendo conto dell’interesse del minore.
Figli maggiorenni (articolo 1).
Il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, versato direttamente al ragazzo.
Ai maggiorenni portatori di handicap si applicano le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Finanza pubblica (articolo 5).

Dall’attuazione del provvedimento sull’affido condiviso dei figli non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.
Mantenimento (articolo 1).
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il giudice, ove necessario, stabilisce un assegno periodico di mantenimento per realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita del minore quando i genitori convivevano, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici Istat, in difetto di un altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Il giudice può disporre accertamenti di polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto di contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Mediazione (articolo 1). I

Il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti riguardo ai figli per consentire ai coniugi di tentare una mediazione per raggiungere un accordo, avvalendosi di esperti, in riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

Mezzi di prova (articolo 1).

Il giudice prima dell’emanazione, anche provvisoria, dei provvedimenti, può assumere, a istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova.
Può disporre l’audizione del minore che abbia compiuto 12 anni o anche di età inferiore se capace di discernimento.

Potestà genitoriale (articolo 1).

E’ esercitata da tutti e due i genitori : le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Sulle questioni di ordinaria amministrazione il giudice può decidere che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Provvedimenti del giudice (articolo 1).

Il giudice adotta i provvedimenti nei confronti dei figli dei separati nell’interesse morale e materiale della prole.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori siano affidati a entrambi i genitori o stabilisce a quale genitore affidare i minori, determina i tempi e fissa le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e il modo nel quale ciascuno deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
Prende atto di eventuali accordi fra i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

Rapporto figli genitori (articolo 1).

Il minore in caso di separazione ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con tutti e due i genitori, di ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti dei genitori.

Reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti (articolo 2).

Contro i provvedimenti temporanei e urgenti disposti con ordinanza dal giudice si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Revisione dell’affidamento (articolo 1).

I genitori hanno diritto a chiedere la revisione delle disposizioni di affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su essi e sulle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Richiesta di applicazione dell’affido condiviso (articolo 4).

Ciascun genitore, una volta approvato definitivamente il disegno di legge, può chiedere l’applicazione del provvedimento sull’affido condiviso nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa.
Le disposizioni si applicano anche in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Soluzione delle controversie (articolo 2).

Per la soluzione delle controversie insorte fra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per modificare i provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
Il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizi al minore o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento il giudice può ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o dell’altro coniuge o condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa da 75 a 5mila euro in favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti sono impugnabili nei modi ordinari.

Violazione degli obblighi economici (articolo 3).

La violazione degli obblighi di natura economica fa scattare l’applicazione dell’articolo 12-sexies della legge 898/1970 che prevede per il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto le pene previste dall’articolo 570 del codice penale: si tratta della reclusione fino a un anno e della multa da 103 a 1.032 euro. In alcuni casi le pene possono essere applicate congiuntamente.