La mediazione familiare nel DdL sul nuovo affido condiviso

Scritto il 12 Settembre 2018 in Divorzio e Separazione

I punti focali dell’affido condiviso Pillon (mi riferisco al disegno di legge n. 735 presentato da poco in Parlamento) sono i seguenti:

– evitare il giudice (degiurisdizionalizzazione) attraverso la mediazione familiare e il coordinatore genitoriale
– assicurare ai figli minori della coppia che si separa tempi uguali di permanenza presso mamma e papà
– mantenimento diretto e, dunque, eliminazione dell’assegno di mantenimento
– lotta all’alienazione genitoriale.

Questi obiettivi sono enunciati nella relazione illustrativa del DdL (si trova sul sito del Senato).

Gli obiettivi suddetti sono senz’altro da condividere, data la cattiva attuazione della riforma del 2006.

Bisogna vedere, però, se le modifiche inserite nella normativa dal Disegno di legge siano in grado di assicurare effettivamente la riforma annunciata.

Procediamo con ordine, cominciando dalla mediazione familiare. Gli altri tre argomenti verranno trattati in schede successive data l’ampiezza dell’argomento.  

 

Che cos’è la mediazione familiare e qual è la sua funzione?

La mediazione familiare è stata fino ad oggi uno strumento (disponibile gratuitamente presso i Centri Famiglia del Comune o accessibile privatamente a pagamento) diretto a favorire o a ripristinare il dialogo tra i genitori che si separano: riguarda, dunque, l’aspetto relazionale, si svolge in una serie di incontri comuni e presuppone che entrambi i genitori siano interessati e disponibili a farla.  

Andare in mediazione significa, infatti, che entrambi i coniugi sono consapevoli dell’esistenza di problemi che non dipendono per forza dall’atteggiamento dell’altro o soltanto dell’altro, ma probabilmente anche dal proprio. Dunque, per fare mediazione (una mediazione che funzioni, intendo dire) occorre la disponibilità di entrambi a mettersi in discussione. 

Quando due genitori si separano, il più delle volte questa disponibilità non c’è oppure viene meno subito dopo i primi incontri. Non parlo per pessimismo o per interesse di bottega (come qualcuno potrebbe pensare) ma perchè ho dovuto constatare in numerosissimi casi il sostanziale fallimento della mediazione. 

E ciò dipende, il più delle volte, dal fatto che ciascuno dei due è convinto che sia tutta colpa dell’altro. Gli psicologi direbbero che c’è una ferita narcisistica che reclama vendetta: “Lui/lei è la causa della mia infelicità, mi ha rovinato la vita e quella dei miei figli, dovrà pagarla”. 

La mediazione immaginata nel DdL Pillon sembra essere un’altra cosa, dato che nell’art. 2 si fa riferimento all’accordo sottoscritto dal mediatore e alla proposta di accordo dal medesimo formulata.

Sembra, dunque, che il mediatore familiare avrà il compito di far raggiungere alle parti un accordo, e ciò trova conferma nell’art. 3 del progetto di legge, dedicato alle modalità di svolgimento della mediazione. 

Si tratta di un iter molto simile a quello già esistente in Italia per cercare di dirimere le liti su altre materie. Così, ad esempio, quando taluno intenda agire contro un medico o un ospedale per ottenere il risarcimento del danno derivato da un errore dei sanitari, è obbligatorio procedere preliminarmente alla mediazione. 

Stessa regola, dunque, per le questioni separative. 

Dobbiamo, allora, concludere che la mediazione messa a punto dai nuovi riformatori non è quella tipica e propria delle relazioni familiari, ma costituisce un procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo. 

 

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La mediazione è un obbligo in presenza di figli minori 

Allorquando vi siano figli minori, la mediazione viene contemplata come obbligatoria, a pena di improcedibilità. In pratica, il giudizio di separazione o di divorzio non potrà svolgersi se prima non è stato svolto l’iter conciliativo davanti al mediatore familiare.

Anche in questo aspetto, la nuova mediazione familiare si presenta atipica e bizzarra: si può vincolare la libertà di autodeterminazione delle persone? o l’art. 13 della Cost. suggerisce diversamente?

 

Perché la ricerca di un accordo viene affidata ad un mediatore? 

All’atto pratico, l’attività che il progetto di legge affida al mediatore è quella che oggigiorno già svolgono gli avvocati familiaristi.

E’ ben noto, infatti, che tante separazioni vengono definite consensualmente, ovverossia con accordi che vengono raggiunti dalle parti con l’ausilio dei rispettivi avvocati.

E anzi – per restare sul tema della degiurisdizionalizzazione – una separazione consensuale può essere definita consensualmente anche senza necessità della ratifica del giudice, ciò che avviene quando si adotti il metodo della cd. negoziazione assistita: in tal caso, gli avvocati fanno proprio tutto, dalla A alla Z, senza alcun intervento del giudice.

L’ avvocato familiarista che si rispetti sa bene che è fondamentale e rientra nei propri doveri la ricerca di un accordo tra le parti, e cerca di promuoverlo e favorirlo, agendo nella trattativa con sensibilità, dotato della competenza necessaria. 

 

Ma, allora, che cosa può offrire di più il mediatore familiare?

Verosimilmente, il mediatore – in quanto soggetto terzo –  potrebbe offrire una maggiore garanzia di imparzialità. Ecco, allora, che la mediazione familiare potrebbe costituire uno strumento valido, almeno in linea di principio.

Ma, in senso contrario, milita tutta una serie di argomenti. Essa, infatti:

farebbe lievitare i costi già elevati di una separazione (la gratutià del primo incontro, prevista nel DDL, verrebbe senza dubbio compensata dall’onere complessivo che le parti si troverebbero a pagare alla fine, e questo pur in presenza di tariffe fisse, mentre immaginare mediatori pubblici con servizio ‘free’ è abbastanza utopistico. Si consideri, infatti, che il mediatore costituirebbe un protagonista ulteriore della scena, oltre agli avvocati e dunque i separandi dovrebbero pagare l’uno e gli altri; 

– comporterebbe un allungamento notevole dei tempi della separazione: l’art. 2 fissa un tempo massimo di sei mesi per concludere l’iter della mediazione. Bisogna però considerare che i tempi della mediazione (lo vediamo negli altri settori) tendono ad ampliarsi notevolmente, mentre se poi l’accordo non viene raggiunto, bisogna ricominciare daccapo davanti al Giudice. Il tutto poi si verificherebbe su un terreno minato dai contrasti tra i coniugi, dove anche una settimana di costrizione a continuare a vivere sotto lo stesso tetto può divenire veramente insopportabile, con effetti deleteri specie per i figli minori; 

– l’inconveniente dei tempi si avrebbe anche nel caso di raggiungimento dell’accordo. In base all’art. 3 del DdL, infatti, l’accordo dovrà essere comunque omologato dal Tribunale, laddove i quindici giorni previsti per tale incombente è più una scommessa che una prescrizione (come ammetterà chiunque conosca i meccanismi della Giustizia);

– durante tutto questo tempo, continuerebbero a mancare quelle regole provvisorie (oggi rimesse alla determinazione del Presidente del Tribnale in sede di prima udienza), regole indispendabili ad assicurare ai componenti della famiglia – genitori e figli – un modus vivendi, sia relazionale sia economico, e di recuperare un poco della serenità perduta.

Insomma, francamente non mi sento di dire che la previsione della mediazione in parola sarà destinata a facilitare la gestione delle controversie familiari e a realizzare l’obiettivo dichiarato di degiurisdizionalizzare “rimettendo al centro la famiglia e i genitori e soprattutto restituendo  in ogni occasione possibile ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli” (v. relazione illustrativa).

A parte, poi, la considerazione che a dover essere messi al centro sono, piuttosto, i figli, ai quali una recente riforma del 2014 ha attribuito il preciso e fondamentale diritto di esprimersi nelle vicende che li riguardano e a venire rispettati nelle loro volontà e desideri.

So già che quanti sostengono a spada tratta il progetto di riforma Pillon giudicherano questa mia riflessione come dettata dalla preoccupazione dell’avvocato di perdere quote di clientela.
Ed è perfettamente inutile che io dica che non è vero.

Rispondo, allora, richiamando il fatto che l’avvocato, fatto uscire di scena dalla porta principale (il mediatore potrà, infatti, chiedere ai difensori di mettersi da parte dopo il primo incontro !!!!), è destinato a rientrare dalla finestra.

E, infatti, l’accordo che il bravo mediatore avrà fatto raggiungere alle parti, senza il coinvolgimento dei legali, non potrà essere sottoscritto, a pena di nullità e di inutilizzabilità, se non in pesenza degli avvocati (si veda il bizzarro V comma dell’art. 3).

Forse qualcuno ha ben pensato che un’occhiatina da parte dell’avvocato non guasterebbe, onde evitare di far delle frittate?